Le Sezioni Unite intervengono per fare chiarezza in ordine alla valutazione unitaria ovvero atomistica di cognizione ed esecuzione, ai fini del diritto all'indennizzo per durata irragionevole del processo. La pratica rilevanza della questione si staglia con nettezza nel contesto della originaria impostazione del rimedio municipale, dato che la riconduzione dei due percorsi di tutela entro un unitario procedimento prospetta il concreto rischio di elusione del termine di decadenza semestrale, con riguardo al processo di cognizione. La soluzione disegnata dalle Sezioni Unite, con riguardo al testo previgente dell'art. 4, L. n. 89/2001, distingue a seconda del momento in cui la parte creditrice attiva il processo esecutivo, ma muove pur sempre dall'idea che - dove non si profili il rischio di eludere quella decadenza - la considerazione unitaria dei due procedimenti resterebbe possibile e doverosa. L'Autore analizza le indesiderabili ricadute del principio di "unità finalistica" tra cognizione ed esecuzione alla luce dell'assetto vigente del rimedio indennitario. Sommario: Processo di cognizione e processo di esecuzione: autonomia o continuità ai fini della Legge Pinto? - L'evoluzione della giurisprudenza nazionale - Gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo - La modulata soluzione offerta dalle Sezioni Unite: spunti critici - Le ricadute della pretesa "unità" tra esecuzione e cognizione nel contesto della "nuova" Legge Pinto

Diritto all'attuazione del provvedimento favorevole e ragionevole durata del processo

NEGRI, MARCELLA
2017

Abstract

Le Sezioni Unite intervengono per fare chiarezza in ordine alla valutazione unitaria ovvero atomistica di cognizione ed esecuzione, ai fini del diritto all'indennizzo per durata irragionevole del processo. La pratica rilevanza della questione si staglia con nettezza nel contesto della originaria impostazione del rimedio municipale, dato che la riconduzione dei due percorsi di tutela entro un unitario procedimento prospetta il concreto rischio di elusione del termine di decadenza semestrale, con riguardo al processo di cognizione. La soluzione disegnata dalle Sezioni Unite, con riguardo al testo previgente dell'art. 4, L. n. 89/2001, distingue a seconda del momento in cui la parte creditrice attiva il processo esecutivo, ma muove pur sempre dall'idea che - dove non si profili il rischio di eludere quella decadenza - la considerazione unitaria dei due procedimenti resterebbe possibile e doverosa. L'Autore analizza le indesiderabili ricadute del principio di "unità finalistica" tra cognizione ed esecuzione alla luce dell'assetto vigente del rimedio indennitario. Sommario: Processo di cognizione e processo di esecuzione: autonomia o continuità ai fini della Legge Pinto? - L'evoluzione della giurisprudenza nazionale - Gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo - La modulata soluzione offerta dalle Sezioni Unite: spunti critici - Le ricadute della pretesa "unità" tra esecuzione e cognizione nel contesto della "nuova" Legge Pinto
2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3221803
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