Il contributo analizza la sentenza del Tribunale di Vicenza, 24 ottobre 2025, n. 563, che ha dichiarato nullo per discriminazione indiretta il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto nei confronti di una lavoratrice con disabilità, disponendone la reintegrazione e il risarcimento del danno. La decisione si segnala per l’applicazione rigorosa della nozione bio-psico-sociale di disabilità, ritenuta integrata nella fattispecie da un quadro patologico connesso a uno stato di obesità severa che, determinando una limitazione di lunga durata, è stato ritenuto sussistente e conoscibile dal datore in costanza di rapporto secondo il canone dell’ordinaria diligenza, a prescindere da un formale riconoscimento amministrativo anteriore al recesso. La nota ricostruisce il rapporto tra malattia, disabilità e periodo di comporto nel quadro multilivello di tutela, soffermandosi sull’applicazione indifferenziata della disciplina collettiva, sull’obbligo datoriale di attivarsi in presenza di “campanelli d’allarme” della disabilità e sulla necessità di verificare, prima del licenziamento, la praticabilità di accomodamenti ragionevoli. L’analisi aderisce alla soluzione del Tribunale nella parte in cui esclude che il datore possa limitarsi al mero superamento aritmetico del comporto, ma evidenzia al contempo le criticità sistematiche derivanti dall’accertamento giudiziale ex post della conoscibilità della disabilità e della misura degli adattamenti dovuti. In questa prospettiva, il contributo individua nella contrattazione collettiva, anche alla luce del rinvio legale contenuto nell’art. 2110 c.c., la sede più idonea per elaborare regimi di comporto differenziati e flessibili, capaci di prevenire il conflitto e di ridurre l’attuale incertezza applicativa.
Licenziamento per superamento del periodo di comporto e disabilità. La conoscibilità della condizione e l’obbligo di ricercare accomodamenti ragionevoli prima del recesso
Giacomo Gallo
2026
Abstract
Il contributo analizza la sentenza del Tribunale di Vicenza, 24 ottobre 2025, n. 563, che ha dichiarato nullo per discriminazione indiretta il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto nei confronti di una lavoratrice con disabilità, disponendone la reintegrazione e il risarcimento del danno. La decisione si segnala per l’applicazione rigorosa della nozione bio-psico-sociale di disabilità, ritenuta integrata nella fattispecie da un quadro patologico connesso a uno stato di obesità severa che, determinando una limitazione di lunga durata, è stato ritenuto sussistente e conoscibile dal datore in costanza di rapporto secondo il canone dell’ordinaria diligenza, a prescindere da un formale riconoscimento amministrativo anteriore al recesso. La nota ricostruisce il rapporto tra malattia, disabilità e periodo di comporto nel quadro multilivello di tutela, soffermandosi sull’applicazione indifferenziata della disciplina collettiva, sull’obbligo datoriale di attivarsi in presenza di “campanelli d’allarme” della disabilità e sulla necessità di verificare, prima del licenziamento, la praticabilità di accomodamenti ragionevoli. L’analisi aderisce alla soluzione del Tribunale nella parte in cui esclude che il datore possa limitarsi al mero superamento aritmetico del comporto, ma evidenzia al contempo le criticità sistematiche derivanti dall’accertamento giudiziale ex post della conoscibilità della disabilità e della misura degli adattamenti dovuti. In questa prospettiva, il contributo individua nella contrattazione collettiva, anche alla luce del rinvio legale contenuto nell’art. 2110 c.c., la sede più idonea per elaborare regimi di comporto differenziati e flessibili, capaci di prevenire il conflitto e di ridurre l’attuale incertezza applicativa.Pubblicazioni consigliate
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