L’ambito di applicazione del regime decadenziale previsto dall’art. 32 della L. n. 183/2010 è limitato a un numero chiuso di ipotesi di «allontanamento dal lavoro», tra le quali non figura il recesso intimato durante il periodo di prova. Questo, del resto, non può essere ricondotto neppure tra «tutti i casi di invalidità del licenziamento» menzionati dalla stessa norma, i quali si riferiscono «unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato».

Recesso in prova e termine di decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966: la Cassazione ribadisce (ancora) i limiti applicativi, nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 8 aprile 2025, n. 9282

Giacomo Gallo
2025

Abstract

L’ambito di applicazione del regime decadenziale previsto dall’art. 32 della L. n. 183/2010 è limitato a un numero chiuso di ipotesi di «allontanamento dal lavoro», tra le quali non figura il recesso intimato durante il periodo di prova. Questo, del resto, non può essere ricondotto neppure tra «tutti i casi di invalidità del licenziamento» menzionati dalla stessa norma, i quali si riferiscono «unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato».
2025
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3617978
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