Lo scritto muove dall’ordinanza n. 29456 del 7 novembre 2025 della Corte di Cassazione per approfondire come l’uberrima bona fides, che tradizionalmente ispira la contrattazione assicurativa e che trova una disciplina positiva agli artt. 1892 e 1893 c.c., possa essere impiegata per interpretare un modello di clausola di delimitazione del rischio assicurato diffuso nelle polizze on claims made, il quale prevede che la copertura assicurativa sia limitata «esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l’Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l’Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L’omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell’Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l’operatività della copertura assicurativa».

L’uberrima bona fides nell’interpretazione della polizza on claims made: note sulla clausola di delimitazione del rischio, tra “richieste risarcitorie” e “percezione, conoscenza e notizia” di fatti che integrano la responsabilità dell’assicurato (nota a Cass., 7 novembre 2025, n. 29456)

Edoardo Cecchinato
2026

Abstract

Lo scritto muove dall’ordinanza n. 29456 del 7 novembre 2025 della Corte di Cassazione per approfondire come l’uberrima bona fides, che tradizionalmente ispira la contrattazione assicurativa e che trova una disciplina positiva agli artt. 1892 e 1893 c.c., possa essere impiegata per interpretare un modello di clausola di delimitazione del rischio assicurato diffuso nelle polizze on claims made, il quale prevede che la copertura assicurativa sia limitata «esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l’Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l’Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L’omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell’Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l’operatività della copertura assicurativa».
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3603340
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