I proprietari di un immobile acquistato in comunione pro indiviso con le agevolazioni prima casa sono obbligati solidalmente, e indipendentemente dalle quote interne di partecipazione, per le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, e IVA in misura ordinaria, oltre alla sanzione-sovratassa, dovute a seguito del verificarsi di una delle condizioni che determinano la revoca dei benefici. L’ordinanza della Corte di cassazione n. 2505/2025 appare condivisibile, non soccorrendo a una diversa soluzione, né le regole privatistiche sulla comunione dei beni, né i principi generali sulle obbligazioni plurisoggettive invo-cati dalla difesa della contribuente.
La decadenza dai benefici per l’acquisto della prima casa tra regole fiscali e principi civilistici
Susanna Tagliapietra
2025
Abstract
I proprietari di un immobile acquistato in comunione pro indiviso con le agevolazioni prima casa sono obbligati solidalmente, e indipendentemente dalle quote interne di partecipazione, per le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, e IVA in misura ordinaria, oltre alla sanzione-sovratassa, dovute a seguito del verificarsi di una delle condizioni che determinano la revoca dei benefici. L’ordinanza della Corte di cassazione n. 2505/2025 appare condivisibile, non soccorrendo a una diversa soluzione, né le regole privatistiche sulla comunione dei beni, né i principi generali sulle obbligazioni plurisoggettive invo-cati dalla difesa della contribuente.Pubblicazioni consigliate
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