In sede di separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto, il diritto di abitazione sulla ex casa familiare, presupposto della titolarità passiva IMU, è costituito con provvedimento del giudice a seguito di una valutazione del preminente interesse dei figli alla conservazione dell’habitat familiare. Non può ritenersi che il comprovato verificarsi delle circostanze indicate all’art. 337 sexies c.c. , cessazione dell’abitazione stabile nella casa, nuovo matrimonio o convivenza di fatto, sia sufficiente a determinare il venir meno automatico del diritto, e con esso della soggettività IMU, essendo necessario un analogo provvedimento di revoca adottato nella sede giudiziale idonea alla verifica della mutata situazione alla luce dell’interesse dei figli.
IMU e cessazione del diritto di abitazione sulla casa familiare: la chiarezza della norma è solo apparente
Susanna Tagliapietra
2025
Abstract
In sede di separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto, il diritto di abitazione sulla ex casa familiare, presupposto della titolarità passiva IMU, è costituito con provvedimento del giudice a seguito di una valutazione del preminente interesse dei figli alla conservazione dell’habitat familiare. Non può ritenersi che il comprovato verificarsi delle circostanze indicate all’art. 337 sexies c.c. , cessazione dell’abitazione stabile nella casa, nuovo matrimonio o convivenza di fatto, sia sufficiente a determinare il venir meno automatico del diritto, e con esso della soggettività IMU, essendo necessario un analogo provvedimento di revoca adottato nella sede giudiziale idonea alla verifica della mutata situazione alla luce dell’interesse dei figli.Pubblicazioni consigliate
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