La Corte di Cassazione, sulla scia di un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, torna a ribadire la natura aquiliana della responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. per la ipotesi di rovina, di evidente pericolo di rovina, o di difetti gravi dell’opera relativamente a immobili destinati a lunga durata, offrendo lo spunto per ripercorrere il dibattito dottrinale sulla natura della responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. e per riflettere sulla validità delle convenzioni di irresponsabilità.
ROVINA O DIFETTI DELL'IMMOBILE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Silvia Cosatti
2025
Abstract
La Corte di Cassazione, sulla scia di un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, torna a ribadire la natura aquiliana della responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. per la ipotesi di rovina, di evidente pericolo di rovina, o di difetti gravi dell’opera relativamente a immobili destinati a lunga durata, offrendo lo spunto per ripercorrere il dibattito dottrinale sulla natura della responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. e per riflettere sulla validità delle convenzioni di irresponsabilità.File in questo prodotto:
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