Obbligo del giudice italiano di conoscere la legge straniera e facolta` di non applicarla in caso rechi principi contrari all’ordine pubblico in materia di risarcimento del danno nel vigore delle preleggi (contrarieta` all’ordine pubblico del § 1327 AGBG, che esclude il risarcimento del danno c.d. parentale).
B. Zuffi
2014
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