Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo, considerato che solo la sussistenza del fondato sospetto consente al datore di lavoro di porre la propria azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4. Stat. lav. Guidano il giudice nell’operazione di bilanciamento tra istanze datoriali ed esigenze di protezione dei prestatori i principi generali espressi dal GDPR e dal Codice Privacy nonché gli elementi che la Corte EDU, a partire dal caso Bărbulescu c. Romania, ha indicato ai giudici nazionali al fine di contemperare i contrapposti interessi in gioco
CONTROLLI DIFENSIVI E TUTELA DELLA PRIVACY DEI PRESTATORI: VERSO UN’INTEGRAZIONE SEMPRE PIÙ STRINGENTE TRA DIRITTO DEL LAVORO E DATA PROTECTION REGULATION
Massimiliano Rosa
2023
Abstract
Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo, considerato che solo la sussistenza del fondato sospetto consente al datore di lavoro di porre la propria azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4. Stat. lav. Guidano il giudice nell’operazione di bilanciamento tra istanze datoriali ed esigenze di protezione dei prestatori i principi generali espressi dal GDPR e dal Codice Privacy nonché gli elementi che la Corte EDU, a partire dal caso Bărbulescu c. Romania, ha indicato ai giudici nazionali al fine di contemperare i contrapposti interessi in giocoFile | Dimensione | Formato | |
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