Il contributo ha ad oggetto la responsabilità erariale conseguente a condotte omissive tenute nell’ambito delle competenze urbanistiche degli enti pubblici. L’A. si sofferma sulla previsione di cui all’art. 21, comma 2, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevede una limitazione della responsabilità al solo dolo in ipotesi di condotte attive anche se per un periodo di tempo limitato. Inoltre, vengono analizzate recenti disposizioni contenenti una perimetrazione del concetto di colpa grave.

La responsabilità erariale in ipotesi di condotte omissive o inerti in ambito urbanistico nella prospettiva degli interventi dedicati alla ripresa economica

C. PAGLIARIN
2023

Abstract

Il contributo ha ad oggetto la responsabilità erariale conseguente a condotte omissive tenute nell’ambito delle competenze urbanistiche degli enti pubblici. L’A. si sofferma sulla previsione di cui all’art. 21, comma 2, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevede una limitazione della responsabilità al solo dolo in ipotesi di condotte attive anche se per un periodo di tempo limitato. Inoltre, vengono analizzate recenti disposizioni contenenti una perimetrazione del concetto di colpa grave.
2023
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