Nel novembre 2015 le Sez. Un. affrontano (nuovamente, ma in questa occasione espressamente) la questione della valenza dell’avvenuta riassunzione del giudizio avanti al giudice ad quem indicato come giurisdizionalmente competente, e riconoscono la vincolatività della scelta della parte riassumente (che non potrà ammissibilmente proporre o proseguire l’impugnazione avverso la declinatoria di giurisdizione). La condivisibile soluzione accolta non pare però poter valere altresì per l’ipotesi in cui l’impugnazione della declinatoria di giurisdizione provenga dal convenuto in riassunzione. Per questo caso, nel silenzio della disciplina positiva, risultano tutt’ora valide le proposte ricostruttive elaborate dalla dottrina all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha introdotto l’istituto della translatio iudicii tra giurisdizioni.
Riassunzione post translatio e impugnazione della declinatoria di giurisdizione: un’inammissibile “doppia iniziativa”
Godio, Federica
2016
Abstract
Nel novembre 2015 le Sez. Un. affrontano (nuovamente, ma in questa occasione espressamente) la questione della valenza dell’avvenuta riassunzione del giudizio avanti al giudice ad quem indicato come giurisdizionalmente competente, e riconoscono la vincolatività della scelta della parte riassumente (che non potrà ammissibilmente proporre o proseguire l’impugnazione avverso la declinatoria di giurisdizione). La condivisibile soluzione accolta non pare però poter valere altresì per l’ipotesi in cui l’impugnazione della declinatoria di giurisdizione provenga dal convenuto in riassunzione. Per questo caso, nel silenzio della disciplina positiva, risultano tutt’ora valide le proposte ricostruttive elaborate dalla dottrina all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha introdotto l’istituto della translatio iudicii tra giurisdizioni.Pubblicazioni consigliate
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