Con l’ordinanza interlocutoria n. 9308 /2008 la Sezione III della Corte di cassazione ha chiesto al Primo Presidente di devolvere alle Sezioni Unite la questione inerente alla natura interpretativa (e quindi retroattiva) o ricognitiva della norma contenuta nell’art. 2504 bis comma 1 c.c. come riformato dal d. lgs. 6 del 2003 (recante la riforma del diritto societario) inerente agli effetti della fusione, articolo con il quale il legislatore ha sancito, per il caso di avvenuta fusione pendente il processo, la sua prosecuzione da parte della società risultante dal procedimento senza alcuna interruzione.
L’interruzione da fusione, seppur “postumamente”, rischia ancora di nuocere
Godio, Federica
2008
Abstract
Con l’ordinanza interlocutoria n. 9308 /2008 la Sezione III della Corte di cassazione ha chiesto al Primo Presidente di devolvere alle Sezioni Unite la questione inerente alla natura interpretativa (e quindi retroattiva) o ricognitiva della norma contenuta nell’art. 2504 bis comma 1 c.c. come riformato dal d. lgs. 6 del 2003 (recante la riforma del diritto societario) inerente agli effetti della fusione, articolo con il quale il legislatore ha sancito, per il caso di avvenuta fusione pendente il processo, la sua prosecuzione da parte della società risultante dal procedimento senza alcuna interruzione.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.




