L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che contenga l’indicazione della sentenza civile in un procedimento di cui sono state parti i contribuenti con la chiara enunciazione dei negozi oggetto dell’imposta, dei criteri per il calcolo dell’imposta in relazione ai negozi enunciati e alla statuizione adottata (riferimenti normativi e tariffari, base imponibile, aliquota ed imposta) ha da ritenersi sufficientemente motivato per relationem, anche se ad esso non è allegato l’atto esterno richiamato. L’ordinanza n. 9344/2021 appare condivisibile nel dispositivo, attese le circostanze di fatto del caso, ma non lo è nelle argomentazioni addotte, che postulano una funzione della motivazione dell’atto impositivo tutta incentrata sull’esercizio del diritto di difesa del contribuente. La statuizione dei giudici di Cassazione offre l’occasione per qualche considerazione di teoria generale sull’origine e la funzione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti tributari e degli atti amministrativi in generale.

Origine e funzione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi

Susanna Tagliapietra
2021

Abstract

L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che contenga l’indicazione della sentenza civile in un procedimento di cui sono state parti i contribuenti con la chiara enunciazione dei negozi oggetto dell’imposta, dei criteri per il calcolo dell’imposta in relazione ai negozi enunciati e alla statuizione adottata (riferimenti normativi e tariffari, base imponibile, aliquota ed imposta) ha da ritenersi sufficientemente motivato per relationem, anche se ad esso non è allegato l’atto esterno richiamato. L’ordinanza n. 9344/2021 appare condivisibile nel dispositivo, attese le circostanze di fatto del caso, ma non lo è nelle argomentazioni addotte, che postulano una funzione della motivazione dell’atto impositivo tutta incentrata sull’esercizio del diritto di difesa del contribuente. La statuizione dei giudici di Cassazione offre l’occasione per qualche considerazione di teoria generale sull’origine e la funzione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti tributari e degli atti amministrativi in generale.
2021
GT
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