La sentenza della Cassazione n. 24071 del 2019 ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stata fatta valere per la prima volta nel giudizio di legittimità la pretermissione di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale. Secondo la S.C., data l’infondatezza delle ulteriori censure mosse dai ricorrenti ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei confronti della pronuncia gravata, non sussisterebbe interesse ad ottenere un nuovo giudizio, che si tradurrebbe in un inutile e abusivo dispendio di attività processuale, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo. L’A. commenta criticamente la decisione sia perché implica una discutibile inversione dell’ordine logico di trattazione, anteponendo l’esame degli errores in iudicando alla valutazione del grave error in procedendo consistente nell’inesistenza della sentenza resa a contraddittorio non integro, sia perché disapplica il combinato disposto degli artt. 102, 354 e 383 c.p.c., che appunto impone al giudice di ultima istanza di annullare la sentenza emessa infra pauciores, rimettendo la causa in primo grado, stante l’assoluta inettitudine della decisione impugnata ad esplicare gli effetti del giudicato sostanziale sia per le parti coinvolte sia per quelle escluse dal giudizio.

L’abuso dell’abuso del processo: la Cassazione disapplica l’art. 102 c.p.c., invocando il “prisma dell’interesse ad agire” e l’obbligo di lealtà e probità

b. zuffi
2020

Abstract

La sentenza della Cassazione n. 24071 del 2019 ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stata fatta valere per la prima volta nel giudizio di legittimità la pretermissione di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale. Secondo la S.C., data l’infondatezza delle ulteriori censure mosse dai ricorrenti ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei confronti della pronuncia gravata, non sussisterebbe interesse ad ottenere un nuovo giudizio, che si tradurrebbe in un inutile e abusivo dispendio di attività processuale, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo. L’A. commenta criticamente la decisione sia perché implica una discutibile inversione dell’ordine logico di trattazione, anteponendo l’esame degli errores in iudicando alla valutazione del grave error in procedendo consistente nell’inesistenza della sentenza resa a contraddittorio non integro, sia perché disapplica il combinato disposto degli artt. 102, 354 e 383 c.p.c., che appunto impone al giudice di ultima istanza di annullare la sentenza emessa infra pauciores, rimettendo la causa in primo grado, stante l’assoluta inettitudine della decisione impugnata ad esplicare gli effetti del giudicato sostanziale sia per le parti coinvolte sia per quelle escluse dal giudizio.
2020
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B.Zuffi_nota a Cass. 24071-2019_CORR. GIUR_2020_10_1258.pdf

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Descrizione: estratto del fascicolo n. 10/2020 della rivista Corriere Giuridico
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