L’art.5 della legge 219/17 introduce la pianificazione condivisa delle cure, come strumento apparentemente innovativo nell’ordinamento giuridico. Il consenso di cui all’art. 5 è un consenso “progressivo” o “bifasico” che inizia con un paziente in grado di interagire in maniera consapevole con i curanti e che potrà operare anche in una fase successiva quando il paziente non sarà più consapevole per sopravvenute condizioni di incapacità legate alla patologia. Alla luce di queste premesse, le autrici si propongono di evidenziare i problemi tecnico-giuridici che presenta l’istituto della pianificazione condivisa, collegandoli alle potenzialità applicative dello stesso nei diversi contesti clinici. Si prende ad esempio la specifica esperienza attuativa dell’azienda ospedaliera di Padova per proporre una più generale riflessione sulla possibilità di dare attuazione all’art. 5 in modo da rendere la “pianificazione condivisa delle cure” strumento di attuazione dei principi della l. n. 219/2017, ed, in particolare, di “promozione e valorizzazione” della “relazione di cura e fiducia” tra il paziente (e le persone che questi desidera coinvolgere) ed il medico (nonché l’équipe e gli altri professionisti sanitari che si trovino ad interagire con il paziente).
Per una pianificazione condivisa delle cure: dai principi alle buone prassi
Anna Aprile;Mariassunta Piccinni
2020
Abstract
L’art.5 della legge 219/17 introduce la pianificazione condivisa delle cure, come strumento apparentemente innovativo nell’ordinamento giuridico. Il consenso di cui all’art. 5 è un consenso “progressivo” o “bifasico” che inizia con un paziente in grado di interagire in maniera consapevole con i curanti e che potrà operare anche in una fase successiva quando il paziente non sarà più consapevole per sopravvenute condizioni di incapacità legate alla patologia. Alla luce di queste premesse, le autrici si propongono di evidenziare i problemi tecnico-giuridici che presenta l’istituto della pianificazione condivisa, collegandoli alle potenzialità applicative dello stesso nei diversi contesti clinici. Si prende ad esempio la specifica esperienza attuativa dell’azienda ospedaliera di Padova per proporre una più generale riflessione sulla possibilità di dare attuazione all’art. 5 in modo da rendere la “pianificazione condivisa delle cure” strumento di attuazione dei principi della l. n. 219/2017, ed, in particolare, di “promozione e valorizzazione” della “relazione di cura e fiducia” tra il paziente (e le persone che questi desidera coinvolgere) ed il medico (nonché l’équipe e gli altri professionisti sanitari che si trovino ad interagire con il paziente).File | Dimensione | Formato | |
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