La decisione aderisce al nuovo orientamento che ancora il giudizio sull’attribuzione dell’assegno di divorzio all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente al raggiungimento dell’autosufficienza economica anziché alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Elabora una griglia di parametri per la valutazione in concreto dell’indipendenza economica, fra i quali include l’apporto prestato da un coniuge alla conduzione familiare a discapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale, consentendo di recuperare la funzione compensativa dell’assegno che rischia di essere sovente trascurata dall’orientamento interpretativo inaugurato da Cass. n. 11504/2017. Il commento, nel segnalare come la principale criticità dell'orientamento inaugurato da Cass. 11504/2017 sia il rischio di frustrare completamente la finalità compensativa dell'assegno divorzile nei casi in cui il richiedente venga reputato economicamente autosufficiente, esamina la modalità tecnica adottata dalla pronuncia per evitare tale esito del giudizio sull'assegno e consistente nell'attrarre, nella fase del giudizio deputata alla verifica dell'an, il criterio delle "condizioni dei coniugi", a rigore deputato a parametro di valutazione nella successiva fase relativa alla determinazione del quantum dell'assegno. La conclusione cui perviene il commento è adesiva della scelta effettuata dal Tribunale, della quale vengono confutate le possibili obiezioni, sul piano dell'interpretazione letterale, sistematica e, soprattutto, teleologica.

Alla ricerca dell'autosufficienza economica e del principio di eguaglianza dei coniugi al momento del divorzio

Umberto Roma
2018

Abstract

La decisione aderisce al nuovo orientamento che ancora il giudizio sull’attribuzione dell’assegno di divorzio all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente al raggiungimento dell’autosufficienza economica anziché alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Elabora una griglia di parametri per la valutazione in concreto dell’indipendenza economica, fra i quali include l’apporto prestato da un coniuge alla conduzione familiare a discapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale, consentendo di recuperare la funzione compensativa dell’assegno che rischia di essere sovente trascurata dall’orientamento interpretativo inaugurato da Cass. n. 11504/2017. Il commento, nel segnalare come la principale criticità dell'orientamento inaugurato da Cass. 11504/2017 sia il rischio di frustrare completamente la finalità compensativa dell'assegno divorzile nei casi in cui il richiedente venga reputato economicamente autosufficiente, esamina la modalità tecnica adottata dalla pronuncia per evitare tale esito del giudizio sull'assegno e consistente nell'attrarre, nella fase del giudizio deputata alla verifica dell'an, il criterio delle "condizioni dei coniugi", a rigore deputato a parametro di valutazione nella successiva fase relativa alla determinazione del quantum dell'assegno. La conclusione cui perviene il commento è adesiva della scelta effettuata dal Tribunale, della quale vengono confutate le possibili obiezioni, sul piano dell'interpretazione letterale, sistematica e, soprattutto, teleologica.
2018
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