Il contributo muove dall’ord. del Trib. di Pavia, del 24.3.2018, con cui il g.t. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4° e 5°, l. n. 219/2017. L’a. ritiene che la questione di legittimità costituzionale prospettata non sia rilevante per la risoluzione del giudizio a quo. Dopo aver evidenziato gli equivoci in cui sembra cadere il remittente, si coglie l’occasione per individuare le principali questioni interpretative poste dalla l. n. 219 rispetto alle scelte di cura della persona del tutto priva di autonomia. Si cerca di chiarire, attraverso un’interpretazione sistematica dell’art. 3, l’ambito di applicazione delle misure di protezione di cui all’art. 404 ss. cod. civ. rispetto al paziente non in grado di esprimere un consenso al trattamento medico e la ratio dell’intervento residuale del giudice tutelare previsto dall’art. 3, comma 5°.
Decidere per il paziente: rappresentanza e cura della persona dopo la l. n. 219/2017
Mariassunta Piccinni
2018
Abstract
Il contributo muove dall’ord. del Trib. di Pavia, del 24.3.2018, con cui il g.t. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4° e 5°, l. n. 219/2017. L’a. ritiene che la questione di legittimità costituzionale prospettata non sia rilevante per la risoluzione del giudizio a quo. Dopo aver evidenziato gli equivoci in cui sembra cadere il remittente, si coglie l’occasione per individuare le principali questioni interpretative poste dalla l. n. 219 rispetto alle scelte di cura della persona del tutto priva di autonomia. Si cerca di chiarire, attraverso un’interpretazione sistematica dell’art. 3, l’ambito di applicazione delle misure di protezione di cui all’art. 404 ss. cod. civ. rispetto al paziente non in grado di esprimere un consenso al trattamento medico e la ratio dell’intervento residuale del giudice tutelare previsto dall’art. 3, comma 5°.Pubblicazioni consigliate
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