Prendendo avvio dalla sentenza n. 251 del 2016 della corte costituzionale, lo scritto esamina la questione dei limiti entro i quali le regioni possono o devono essere coinvolte nei procedimenti di formazione di fonti primarie statali, che pongono norme incidenti sulle loro attribuzioni. Se è argomentabile che, nei casi di “concorrenza di competenze”, il coinvolgimento regionale sia costituzionalmente imposto ai fini della adozione di decreti legislativi, altrettanto non può dirsi quando lo stato intervenga con leggi formali o decreti legislativi. Per quanto la conclusione determini alcune incongruenze, essa sembra l’unica compatibile con le regole costituzionali sulle fonti primarie, mentre l’esigenza che le autonomie regionali siano più estesamente coinvolte nei procedimenti legislativi statali potrà essere soddisfatta, in mancanza di riforme costituzionali, solo dalla attuazione dell’art. 11 l. cost. 3/2001, o dalla utilizzazione come parametro, da parte della corte costituzionale, di regolamenti parlamentari opportunamente modificati.
«Concorrenza di competenze» e intervento delle Regioni nel procedimento di formazione del decreto legislativo
ambrosi
2017
Abstract
Prendendo avvio dalla sentenza n. 251 del 2016 della corte costituzionale, lo scritto esamina la questione dei limiti entro i quali le regioni possono o devono essere coinvolte nei procedimenti di formazione di fonti primarie statali, che pongono norme incidenti sulle loro attribuzioni. Se è argomentabile che, nei casi di “concorrenza di competenze”, il coinvolgimento regionale sia costituzionalmente imposto ai fini della adozione di decreti legislativi, altrettanto non può dirsi quando lo stato intervenga con leggi formali o decreti legislativi. Per quanto la conclusione determini alcune incongruenze, essa sembra l’unica compatibile con le regole costituzionali sulle fonti primarie, mentre l’esigenza che le autonomie regionali siano più estesamente coinvolte nei procedimenti legislativi statali potrà essere soddisfatta, in mancanza di riforme costituzionali, solo dalla attuazione dell’art. 11 l. cost. 3/2001, o dalla utilizzazione come parametro, da parte della corte costituzionale, di regolamenti parlamentari opportunamente modificati.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.