Nota alla sentenza C-268/13, Petru, Corte di Giustizia dell’Unione Europea (terza sezione), 9 ottobre 2014. L’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), i), del medesimo articolo non può essere negata qualora le cure ospedaliere di cui trattasi non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente.
Carenze sanitarie e mobilità transfrontaliera: si allarga il diritto “europeo” alla salute
BUSATTA, LUCIA
2015
Abstract
Nota alla sentenza C-268/13, Petru, Corte di Giustizia dell’Unione Europea (terza sezione), 9 ottobre 2014. L’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), i), del medesimo articolo non può essere negata qualora le cure ospedaliere di cui trattasi non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente.Pubblicazioni consigliate
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