Nota a Cass., sez. un., 19 aprile 2011, n. 8925. Le Sezioni Unite affermano che l'art. 334, comma 2, c.p.c. - a norma del quale, se l'impugnazione incidentale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia - non è applicabile al caso della rinuncia all'impugnazione principale, e ciò sulla base della considerazione che, se alla inammissibilità del gravame principale si parificasse la rinuncia ad esso quale causa di perdita di efficacia dell'incidentale tardivo, posto che essa si ricollega all'esclusiva volontà dell'impugnante principale. si verrebbe a dare alla parte che ha impugnato in via principale la facoltà di determinare, con suo atto posteriore all'impugnazione, la sorte dell'incidentale tardiva, con grave squilibrio nella posizione delle parti e in contrasto con il principio del giusto processo e la stessa ratio dell'istituto. L'A. ritiene la conclusione pienamente condivisibile: la parte che impugna in via incidentale tardiva non fa che esercizio di un potere processuale espressamente riconosciutogli dalla legge, sì che ben può dirsi che essa, esercitato tale potere, abbia tutto il diritto di poter confidare nell'esame e nell'accoglimento del proprio gravame, senza essere pregiudicato da iniziative arbitrarie dell'avversario.
Le Sezioni Unite e la ristabilita autonomia dell’impugnazione incidentale tardiva (almeno nel caso di rinuncia all’impugnazione principale)
TURATTO, SILVIA
2011
Abstract
Nota a Cass., sez. un., 19 aprile 2011, n. 8925. Le Sezioni Unite affermano che l'art. 334, comma 2, c.p.c. - a norma del quale, se l'impugnazione incidentale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia - non è applicabile al caso della rinuncia all'impugnazione principale, e ciò sulla base della considerazione che, se alla inammissibilità del gravame principale si parificasse la rinuncia ad esso quale causa di perdita di efficacia dell'incidentale tardivo, posto che essa si ricollega all'esclusiva volontà dell'impugnante principale. si verrebbe a dare alla parte che ha impugnato in via principale la facoltà di determinare, con suo atto posteriore all'impugnazione, la sorte dell'incidentale tardiva, con grave squilibrio nella posizione delle parti e in contrasto con il principio del giusto processo e la stessa ratio dell'istituto. L'A. ritiene la conclusione pienamente condivisibile: la parte che impugna in via incidentale tardiva non fa che esercizio di un potere processuale espressamente riconosciutogli dalla legge, sì che ben può dirsi che essa, esercitato tale potere, abbia tutto il diritto di poter confidare nell'esame e nell'accoglimento del proprio gravame, senza essere pregiudicato da iniziative arbitrarie dell'avversario.Pubblicazioni consigliate
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