L'A. commenta l'ordinanza del 4 giugno 2010, con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato l'inammissibilità della prima azione di classe promossa ai sensi dell'art. 140-bis cod. cons., approfondendo in particolare i problemi connessi alla declaratoria, in essa contenuta, del difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo al proponente. Nell'articolo viene pure affrontata la questione inerente l'ammissibilità del cumulo, all'interno dello stesso processo, tra la causa collettiva inibitoria e la causa di classe. A fronte della pronuncia del TAR Lazio n. 32135 del 2010 si riflette, infine, sulla carenza di efficienti espedienti processuali nell'ordinamento italiano per l'acquisizione dei documenti rilevanti ai fini dell'istruttoria delle cause di classe.
La duplice débacle subita dalla prima azione di classe: la declaratoria di inammissibilità emessa dal Tribunale di Torino (confermata in sede di reclamo) e il rigetto del ricorso proposto avanti al T.A.R. Lazio per il diniego dell'accesso agli atti della Banca d'Italia
ZUFFI, BEATRICE
2010
Abstract
L'A. commenta l'ordinanza del 4 giugno 2010, con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato l'inammissibilità della prima azione di classe promossa ai sensi dell'art. 140-bis cod. cons., approfondendo in particolare i problemi connessi alla declaratoria, in essa contenuta, del difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo al proponente. Nell'articolo viene pure affrontata la questione inerente l'ammissibilità del cumulo, all'interno dello stesso processo, tra la causa collettiva inibitoria e la causa di classe. A fronte della pronuncia del TAR Lazio n. 32135 del 2010 si riflette, infine, sulla carenza di efficienti espedienti processuali nell'ordinamento italiano per l'acquisizione dei documenti rilevanti ai fini dell'istruttoria delle cause di classe.Pubblicazioni consigliate
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