Nell'annotazione ci si sofferma sull'esclusiva nell'esercizio dell'attività di intermediazione nella gestione dei diritti patrimoniali d'autore riconosciuta alla SIAE dall'art. 180 co. 1 della l. 633/1941. Ci si sofferma poi sull'art. 180 bis della stessa legge, che nel primo comma prevede che i titolari dei diritti d'autore e i detentori dei diritti connessi esercitano il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo esclusivamente attraverso la SIAE. Nella sentenza viene posta in rilievo la piena autonomia tra diritti d'autore e diritti connessi. Ciò significa che la SIAE non agisce in regime di monopolio per la gestione e la riscossione dei diritti connessi, salva la sola ipotesi di cui all'art. 180 bis della l. 633/1941.
nota redazionale a Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2007, n. 27074
SCHIAVANO, MARIA LUISA
2009
Abstract
Nell'annotazione ci si sofferma sull'esclusiva nell'esercizio dell'attività di intermediazione nella gestione dei diritti patrimoniali d'autore riconosciuta alla SIAE dall'art. 180 co. 1 della l. 633/1941. Ci si sofferma poi sull'art. 180 bis della stessa legge, che nel primo comma prevede che i titolari dei diritti d'autore e i detentori dei diritti connessi esercitano il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo esclusivamente attraverso la SIAE. Nella sentenza viene posta in rilievo la piena autonomia tra diritti d'autore e diritti connessi. Ciò significa che la SIAE non agisce in regime di monopolio per la gestione e la riscossione dei diritti connessi, salva la sola ipotesi di cui all'art. 180 bis della l. 633/1941.Pubblicazioni consigliate
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