Si osserva come la sentenza annotata chiuda una vicenda, iniziata nel 2000, che vedeva protagonisti l'allora Sindaco di Roma nonché gli assessori e funzionari comunali che avevano espresso i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dei provvedimenti adottati, nei confronti dei quali il Procuratore generale presso la Corte dei conti aveva promosso giudizio per l'accertamento della loro responsabilità amministrativa in ordine al conferimento e rinnovo di incarichi, scelti fiduciariamente, a personale esterno dell'amministrazione. Si ricorda, al riguardo, che la Corte dei conti, ravvisati profili evidenti di colpa grave, condannava in primo grado i convenuti al risarcimento del danno ed in seguito, nel giudizio di Appello, confermava la sussistenza della responsabilità, pur modificando l'entità degli addebiti patrimoniali. Soffermandosi sulla decisione in commento, si sottolinea come la Cassazione ritenga che il giudice contabile, rispetto al fine pubblico da perseguire nella fattispecie concreta - ovvero il potere-dovere di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dalla normativa locale -, non abbia ecceduto dal suo potere giurisdizionale.
Ancora sulle consulenze esterne negli enti locali e sulla sindacabilità del giudice contabile nel merito delle scelte discrezionali.
SANTINELLO, PAOLA
2006
Abstract
Si osserva come la sentenza annotata chiuda una vicenda, iniziata nel 2000, che vedeva protagonisti l'allora Sindaco di Roma nonché gli assessori e funzionari comunali che avevano espresso i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dei provvedimenti adottati, nei confronti dei quali il Procuratore generale presso la Corte dei conti aveva promosso giudizio per l'accertamento della loro responsabilità amministrativa in ordine al conferimento e rinnovo di incarichi, scelti fiduciariamente, a personale esterno dell'amministrazione. Si ricorda, al riguardo, che la Corte dei conti, ravvisati profili evidenti di colpa grave, condannava in primo grado i convenuti al risarcimento del danno ed in seguito, nel giudizio di Appello, confermava la sussistenza della responsabilità, pur modificando l'entità degli addebiti patrimoniali. Soffermandosi sulla decisione in commento, si sottolinea come la Cassazione ritenga che il giudice contabile, rispetto al fine pubblico da perseguire nella fattispecie concreta - ovvero il potere-dovere di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dalla normativa locale -, non abbia ecceduto dal suo potere giurisdizionale.Pubblicazioni consigliate
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