La Cassazione (sez. III civ., 9 marzo 2004, n. 4756) nella sostanza "riforma" la sentenza di appello che reputò ammissibile la rinuncia di un arbitro motivata con la predisposizione, ad opera del presidente del collegio arbitrale, di una completa bozza di lodo: la nota si chiede che compito rimarrà per il giudice di rinvio.
Rinuncia dell'arbitro "di parte": una singolare decisione di merito, ma con rinvio, della S.C.
CONSOLO, CLAUDIO
2005
Abstract
La Cassazione (sez. III civ., 9 marzo 2004, n. 4756) nella sostanza "riforma" la sentenza di appello che reputò ammissibile la rinuncia di un arbitro motivata con la predisposizione, ad opera del presidente del collegio arbitrale, di una completa bozza di lodo: la nota si chiede che compito rimarrà per il giudice di rinvio.File in questo prodotto:
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