Gli AA. si interrogano sulle prospettive discendenti dalla decisione della Corte di giustizia del 27 gennaio 2005 (c-125/04), che ancora una volta ha negato agli arbitri la possibilità di sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, ribadendo che un tribunale arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell’art. 234 CE perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell’arbitrato né sono chiamate a intervenire d’ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all’arbitro.

Arbitrato rituale, giurisdizioni statali e art. 234 Trattato CE

CONSOLO, CLAUDIO;
2005

Abstract

Gli AA. si interrogano sulle prospettive discendenti dalla decisione della Corte di giustizia del 27 gennaio 2005 (c-125/04), che ancora una volta ha negato agli arbitri la possibilità di sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, ribadendo che un tribunale arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell’art. 234 CE perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell’arbitrato né sono chiamate a intervenire d’ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all’arbitro.
2005
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