La nota commenta una sentenza della Corte di Cassazione sul tema delle garanzie applicabili in caso di licenziamento ai marittimi assunti a tempo indeterminato ma non in regime di continuità, con argomentazioni a favore della tesi sostenuta dal Supremo Collegio secondo cui anche a questo tipo di rapporti si applicano le garanzie di cui alla l. 15 luglio 1966, n. 604, sia per quanto attiene alle causali sia per quanto attiene alla forma dell’atto di recesso datoriale.

Il licenziamento del lavoratore marittimo «non in regime di continuità»

PASQUALETTO, ELENA
2004

Abstract

La nota commenta una sentenza della Corte di Cassazione sul tema delle garanzie applicabili in caso di licenziamento ai marittimi assunti a tempo indeterminato ma non in regime di continuità, con argomentazioni a favore della tesi sostenuta dal Supremo Collegio secondo cui anche a questo tipo di rapporti si applicano le garanzie di cui alla l. 15 luglio 1966, n. 604, sia per quanto attiene alle causali sia per quanto attiene alla forma dell’atto di recesso datoriale.
2004
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1362871
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
  • OpenAlex ND
social impact