La nota commenta una sentenza della Corte di Cassazione sul tema delle garanzie applicabili in caso di licenziamento ai marittimi assunti a tempo indeterminato ma non in regime di continuità, con argomentazioni a favore della tesi sostenuta dal Supremo Collegio secondo cui anche a questo tipo di rapporti si applicano le garanzie di cui alla l. 15 luglio 1966, n. 604, sia per quanto attiene alle causali sia per quanto attiene alla forma dell’atto di recesso datoriale.
Il licenziamento del lavoratore marittimo «non in regime di continuità»
PASQUALETTO, ELENA
2004
Abstract
La nota commenta una sentenza della Corte di Cassazione sul tema delle garanzie applicabili in caso di licenziamento ai marittimi assunti a tempo indeterminato ma non in regime di continuità, con argomentazioni a favore della tesi sostenuta dal Supremo Collegio secondo cui anche a questo tipo di rapporti si applicano le garanzie di cui alla l. 15 luglio 1966, n. 604, sia per quanto attiene alle causali sia per quanto attiene alla forma dell’atto di recesso datoriale.File in questo prodotto:
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