L'A. commenta criticamente la sentenza della Cassazione, Sez. Un., 18 aprile 2003, n. 6349, secondo cui l'accordo compromissorio per arbitrato estero comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia italiana che straniera, attesa la natura privatistica dell'arbitrato. Ne segue, ad avviso della S.C., che l'eccezione proposta innanzi al giudice italiano e fondata su tale accordo è qualificabile non già come eccezione di difetto di giurisdizione, bensì come eccezione di merito e segnatamente di improponibilità della domanda (senza che su tale qualificazione influisca l'art. II della convenzione di New York 10 giugno 1958) e che pertanto la relativa questione non è sottoponibile alle Sezioni unite della Corte di cassazione mediante il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale se proposto va dichiarato inammissibile. L'A. ritiene invece che la questione relativa alla validità dell'accordo arbitrale estero si ponga come una premessa per la soluzione di una questione (a sua volta pregiudiziaile) schiettamente processuale, che condiziona l'accesso all'unico vero "accertamento" di merito: quello sulla fondatezza o infondatezza della domanda, destinato, solo esso, sempre a fare stato come giudicato materiale.
La recente tesi della Cassazione italiana sulla eccezione di arbitrato estero come eccezione di merito e la sua compatibilità con la Convenzione di New York
CONSOLO, CLAUDIO
2004
Abstract
L'A. commenta criticamente la sentenza della Cassazione, Sez. Un., 18 aprile 2003, n. 6349, secondo cui l'accordo compromissorio per arbitrato estero comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia italiana che straniera, attesa la natura privatistica dell'arbitrato. Ne segue, ad avviso della S.C., che l'eccezione proposta innanzi al giudice italiano e fondata su tale accordo è qualificabile non già come eccezione di difetto di giurisdizione, bensì come eccezione di merito e segnatamente di improponibilità della domanda (senza che su tale qualificazione influisca l'art. II della convenzione di New York 10 giugno 1958) e che pertanto la relativa questione non è sottoponibile alle Sezioni unite della Corte di cassazione mediante il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale se proposto va dichiarato inammissibile. L'A. ritiene invece che la questione relativa alla validità dell'accordo arbitrale estero si ponga come una premessa per la soluzione di una questione (a sua volta pregiudiziaile) schiettamente processuale, che condiziona l'accesso all'unico vero "accertamento" di merito: quello sulla fondatezza o infondatezza della domanda, destinato, solo esso, sempre a fare stato come giudicato materiale.Pubblicazioni consigliate
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