Il contributo approfondisce il tema dei congedi parentali Covid, un istituto che è stato introdotto dal legislatore nel sistema giuslavoristico nel corso della lunga ed estenuante vicenda pandemica, essenzialmente allo scopo di fornire un aiuto ai lavoratori genitori, costretti ad assentarsi dal lavoro per accudire i figli (piccoli o adolescenti) in conseguenza dei provvedimenti governativi che, a più riprese, hanno disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza, sostituendole con la didattica a distanza. L’istituto, più volte riproposto e ritoccato, risulta particolarmente interessante per il giurista del lavoro, in quanto sollecita tutta una serie di riflessioni su questioni molto delicate. Premessa una non agevole opera di ricostruzione del quadro normativo, che è cambiato di continuo, ci si soffermarsi sull’istituto in sé, che la normativa declina in due “varianti”: la sospensione indennizzata, da un lato, e l’astensione non accompagnata da un trattamento economico, dall’altro. Le regole che riguardano le due varianti sono in parte diverse, ma i presupposti di utilizzo (le c.d. causali o condizioni), pur se evolutisi nel corso del tempo, sono tratteggiati in modo unitario e ciò consente di delineare un’unica fattispecie, della quale viene indagata la natura. Ci si interroga cioè sul tipo di sospensione che il legislatore ha inteso costruire: essa appare inquadrabile tra le c.d. sospensioni potestative, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla possibilità, per il datore di lavoro, di contrapporre esigenze di tipo produttivo-organizzativo all’effettivo godimento, da parte del prestatore, dell’astensione dal lavoro. Strettamente collegata con tale questione è poi quella relativa alla conservazione del posto ed al regime del recesso esercitabile nel corso della sospensione. Un vero e proprio divieto di licenziamento è infatti espressamente previsto solo per l’astensione non indennizzata, ma sembra riferibile ad entrambe le varianti della fattispecie. Si verifica anche quale rapporto intercorra fra questa nuova fattispecie ed altre già presenti nell’ordinamento, quali i congedi parentali, e ciò allo scopo di chiarire se sia possibile attingere alla disciplina di questi per colmare alcuni vuoti della normativa. Interessante è poi la tematica relativa alla relazione (in ipotesi alternativa) esistente tra congedi Covid e lavoro agile, entrambi considerati invero dal legislatore del periodo pandemico quali strumenti a disposizione dei lavoratori alle prese con problemi di conciliazione vita privata-lavoro, acuiti dalla vicenda emergenziale. In questo senso l’analisi costituisce anche l’occasione per qualche considerazione sul tema del work-life balance, che l’attualità ha caricato negli ultimi mesi di inediti significati. Una specifica attenzione viene infine dedicata alla (pur scarna) giurisprudenza formatasi in argomento e che, partendo da considerazioni legate alla ratio delle norme sui congedi per ragioni familiari, induce a riflettere sul tema dell’impossibilità / inesigibilità della prestazione lavorativa e sulla possibile costruzione, per via giurisprudenziale, di una sorta di diritto alla sospensione per ragioni familiari non specificate dalla legislazione ordinaria, ma riconducibili a valori di rango costituzionale.
Quel che resta dell’esperienza dei congedi Covid per i lavoratori genitori nel sistema degli strumenti di conciliazione vita-lavoro
Elena Pasqualetto
2026
Abstract
Il contributo approfondisce il tema dei congedi parentali Covid, un istituto che è stato introdotto dal legislatore nel sistema giuslavoristico nel corso della lunga ed estenuante vicenda pandemica, essenzialmente allo scopo di fornire un aiuto ai lavoratori genitori, costretti ad assentarsi dal lavoro per accudire i figli (piccoli o adolescenti) in conseguenza dei provvedimenti governativi che, a più riprese, hanno disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza, sostituendole con la didattica a distanza. L’istituto, più volte riproposto e ritoccato, risulta particolarmente interessante per il giurista del lavoro, in quanto sollecita tutta una serie di riflessioni su questioni molto delicate. Premessa una non agevole opera di ricostruzione del quadro normativo, che è cambiato di continuo, ci si soffermarsi sull’istituto in sé, che la normativa declina in due “varianti”: la sospensione indennizzata, da un lato, e l’astensione non accompagnata da un trattamento economico, dall’altro. Le regole che riguardano le due varianti sono in parte diverse, ma i presupposti di utilizzo (le c.d. causali o condizioni), pur se evolutisi nel corso del tempo, sono tratteggiati in modo unitario e ciò consente di delineare un’unica fattispecie, della quale viene indagata la natura. Ci si interroga cioè sul tipo di sospensione che il legislatore ha inteso costruire: essa appare inquadrabile tra le c.d. sospensioni potestative, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla possibilità, per il datore di lavoro, di contrapporre esigenze di tipo produttivo-organizzativo all’effettivo godimento, da parte del prestatore, dell’astensione dal lavoro. Strettamente collegata con tale questione è poi quella relativa alla conservazione del posto ed al regime del recesso esercitabile nel corso della sospensione. Un vero e proprio divieto di licenziamento è infatti espressamente previsto solo per l’astensione non indennizzata, ma sembra riferibile ad entrambe le varianti della fattispecie. Si verifica anche quale rapporto intercorra fra questa nuova fattispecie ed altre già presenti nell’ordinamento, quali i congedi parentali, e ciò allo scopo di chiarire se sia possibile attingere alla disciplina di questi per colmare alcuni vuoti della normativa. Interessante è poi la tematica relativa alla relazione (in ipotesi alternativa) esistente tra congedi Covid e lavoro agile, entrambi considerati invero dal legislatore del periodo pandemico quali strumenti a disposizione dei lavoratori alle prese con problemi di conciliazione vita privata-lavoro, acuiti dalla vicenda emergenziale. In questo senso l’analisi costituisce anche l’occasione per qualche considerazione sul tema del work-life balance, che l’attualità ha caricato negli ultimi mesi di inediti significati. Una specifica attenzione viene infine dedicata alla (pur scarna) giurisprudenza formatasi in argomento e che, partendo da considerazioni legate alla ratio delle norme sui congedi per ragioni familiari, induce a riflettere sul tema dell’impossibilità / inesigibilità della prestazione lavorativa e sulla possibile costruzione, per via giurisprudenziale, di una sorta di diritto alla sospensione per ragioni familiari non specificate dalla legislazione ordinaria, ma riconducibili a valori di rango costituzionale.Pubblicazioni consigliate
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