Le recenti pronunce delle Sezioni Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504 ed ord. 22 novembre 2021, n. 35954, sottopongono nuovamente all’attenzione dell’interprete la travagliata natura della “transazione fiscale” e dell’attività dell’Amministrazione Finanziaria nella fase decisionale di ades ione alla proposta. La Corte, difatti, nell’apparato motivazionale, delinea alcuni caratteri fondamentali dell’istituto quali la prevalenza “assorbente” della natura e fina lità concorsuale su quella fiscale, la primazia dell’“interesse concorsuale” sull’“interesse erariale”, nonché l’attribuzione in capo all’Amministrazione finanziaria di una (ampia) discrezionalità amministra- tiva che dovrebbe essere bilanciata dal si ndacato giudiziale sul diniego di accetta- zione assegnato al Giudice ordinario (fal limentare). Tale nuovo ritratto delineato dalla Suprema Corte, tuttavia, non sembra recepire a pieno l’attuale approdo nor- mativo, anche alla luce della previsione del c.d. cram down erariale, mettendo a ri- schio la tenuta costituzionale dello stesso , oltre che la corretta definizione del pe- rimetro decisionale rimesso tanto all’Amministrazione quanto al Giudice in “sup- plenza”
Il percorso di “oggettivizzazione” della transazione fiscale: la centralità della “convenienza economica” e la giurisdizione del giudice ordinario fallimentare
TRAPANESE M
2022
Abstract
Le recenti pronunce delle Sezioni Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504 ed ord. 22 novembre 2021, n. 35954, sottopongono nuovamente all’attenzione dell’interprete la travagliata natura della “transazione fiscale” e dell’attività dell’Amministrazione Finanziaria nella fase decisionale di ades ione alla proposta. La Corte, difatti, nell’apparato motivazionale, delinea alcuni caratteri fondamentali dell’istituto quali la prevalenza “assorbente” della natura e fina lità concorsuale su quella fiscale, la primazia dell’“interesse concorsuale” sull’“interesse erariale”, nonché l’attribuzione in capo all’Amministrazione finanziaria di una (ampia) discrezionalità amministra- tiva che dovrebbe essere bilanciata dal si ndacato giudiziale sul diniego di accetta- zione assegnato al Giudice ordinario (fal limentare). Tale nuovo ritratto delineato dalla Suprema Corte, tuttavia, non sembra recepire a pieno l’attuale approdo nor- mativo, anche alla luce della previsione del c.d. cram down erariale, mettendo a ri- schio la tenuta costituzionale dello stesso , oltre che la corretta definizione del pe- rimetro decisionale rimesso tanto all’Amministrazione quanto al Giudice in “sup- plenza”Pubblicazioni consigliate
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