Il saggio esamina le criticità introdotte dalla l. n. 220 del 2012 in tema di durata e cessazione dell'incarico dell'amministratore di condominio, evidenziando come l'inquadramento dogmatico della figura (mandato, ufficio privato o contratto tipico) condizioni i riflessi applicativi. Sul piano della durata, si confuta il rinnovo automatico ad infinitum ex art. 1129, comma 10, c.c.: un'esegesi sistematica coordinata con gli artt. 1135 c.c. e 66 disp. att. c.c. dimostra che la proroga ex lege opera una sola volta, rendendo necessaria una delibera di conferma per gli anni successivi. Quanto alla cessazione, l'indagine ridefinisce i limiti della prorogatio (art. 1129, comma 8, c.c.), escludendo compensi ulteriori e negando lo ius retentionis della documentazione ex art. 2235 c.c.. Infine, in merito alla revoca ante tempus e senza giusta causa, qualificata come recesso da un rapporto fiduciario, si dà conto del contrasto tra l'applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c. (pieno compenso risarcitorio) e le tesi orientate alla libera e incondizionata revocabilità.
Amministratore di condominio e durata dell’incarico
Mazzariol, Riccardo
2026
Abstract
Il saggio esamina le criticità introdotte dalla l. n. 220 del 2012 in tema di durata e cessazione dell'incarico dell'amministratore di condominio, evidenziando come l'inquadramento dogmatico della figura (mandato, ufficio privato o contratto tipico) condizioni i riflessi applicativi. Sul piano della durata, si confuta il rinnovo automatico ad infinitum ex art. 1129, comma 10, c.c.: un'esegesi sistematica coordinata con gli artt. 1135 c.c. e 66 disp. att. c.c. dimostra che la proroga ex lege opera una sola volta, rendendo necessaria una delibera di conferma per gli anni successivi. Quanto alla cessazione, l'indagine ridefinisce i limiti della prorogatio (art. 1129, comma 8, c.c.), escludendo compensi ulteriori e negando lo ius retentionis della documentazione ex art. 2235 c.c.. Infine, in merito alla revoca ante tempus e senza giusta causa, qualificata come recesso da un rapporto fiduciario, si dà conto del contrasto tra l'applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c. (pieno compenso risarcitorio) e le tesi orientate alla libera e incondizionata revocabilità.Pubblicazioni consigliate
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