Il presente lavoro si occupa dei diritti che intervengono nell’utilizzo e diffusione delle immagini che riproducono opere d’arte, in particolare quelle cadute nel pubblico dominio. Nella riproduzione di un’opera d’arte due sono gli oggetti da considerare: l’opera d'arte, che può essere di dominio pubblico o ancora soggetta a tutela e la fotografia che riprende l’opera che a sua volta può essere soggetta a diritti di vario genere. Per la norma italiana l’opera fotografica, per rientrare nel campo della tutela, deve essere creativa e non una mera riproduzione di un oggetto reale come un'opera originale. In ambiente digitale le numerose versioni delle immagini di una stessa opera d’arte, in formati diversi, sono prive di note di copyright e possono generare confusione. Le norme o i regolamenti sulla tutela dei beni culturali possono minare la libera circolazione e fruizione di immagini di opere anche se ricadenti nel pubblico dominio. Alcuni musei stranieri hanno norme restrittive in merito alla riproduzione delle opere che possiedono e ottenere una riproduzione richiede il pagamento di diritti di riproduzione differenziati per pubblicazione, diffusione a stampa o su Web, ambito di distribuzione ecc. La gestione dei diritti di riproduzione è spesso data in concessione ad agenzie fotografiche che si appoggiano a reti e banche dati di immagini a pagamento, le quali si occupano di rilasciare licenze differenziate a seconda degli scopi e dell’uso. Tuttavia sono numerose le istituzioni culturali, biblioteche, archivi e musei che si sono dotate di politiche aperte o hanno aderito a progetti innovativi. In Italia il decreto ArtBonus del giugno 2014 va in questa direzione grazie ad alcune importanti aperture come la liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei per scopi non di lucro.
Fotografie di opere d’arte: tra titolarità, pubblico dominio, diritti di riproduzione, privacy
De Robbio, Antonella
2014
Abstract
Il presente lavoro si occupa dei diritti che intervengono nell’utilizzo e diffusione delle immagini che riproducono opere d’arte, in particolare quelle cadute nel pubblico dominio. Nella riproduzione di un’opera d’arte due sono gli oggetti da considerare: l’opera d'arte, che può essere di dominio pubblico o ancora soggetta a tutela e la fotografia che riprende l’opera che a sua volta può essere soggetta a diritti di vario genere. Per la norma italiana l’opera fotografica, per rientrare nel campo della tutela, deve essere creativa e non una mera riproduzione di un oggetto reale come un'opera originale. In ambiente digitale le numerose versioni delle immagini di una stessa opera d’arte, in formati diversi, sono prive di note di copyright e possono generare confusione. Le norme o i regolamenti sulla tutela dei beni culturali possono minare la libera circolazione e fruizione di immagini di opere anche se ricadenti nel pubblico dominio. Alcuni musei stranieri hanno norme restrittive in merito alla riproduzione delle opere che possiedono e ottenere una riproduzione richiede il pagamento di diritti di riproduzione differenziati per pubblicazione, diffusione a stampa o su Web, ambito di distribuzione ecc. La gestione dei diritti di riproduzione è spesso data in concessione ad agenzie fotografiche che si appoggiano a reti e banche dati di immagini a pagamento, le quali si occupano di rilasciare licenze differenziate a seconda degli scopi e dell’uso. Tuttavia sono numerose le istituzioni culturali, biblioteche, archivi e musei che si sono dotate di politiche aperte o hanno aderito a progetti innovativi. In Italia il decreto ArtBonus del giugno 2014 va in questa direzione grazie ad alcune importanti aperture come la liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei per scopi non di lucro.| File | Dimensione | Formato | |
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