Come noto, l’art. 194, comma 1, c.c. sancisce il principio di uguaglianza delle quote tra coniugi. L’orientamento tralaticio propende nel senso dell’inderogabilità del principio in parola, e ciò non solo, manente comunione, ma anche in sede divisoria, ne consegue che viene giudicata non ammissibile pure la pretesa di un coniuge di vedersi attribuita, in fase di divisione, una quota superiore alla metà del patrimonio comune, fondata sul maggiore contributo da lui apportato alla comunione. Eppure può accadere che, all’esito dello scioglimento della comunione legale, emerga la volontà dei coniugi (o ex coniugi) di addivenire ad una divisione nella quale gli stessi si attribuiscano in via diseguale i beni facenti parti del compendio comune. Il contributo esamina spazi e limiti della attribuzione diseguale in occasione dello scioglimento della comunione tra i coniugi
La divisione diseguale in occasione dello scioglimento della comunione legale tra coniugi
Ceolin Matteo
2025
Abstract
Come noto, l’art. 194, comma 1, c.c. sancisce il principio di uguaglianza delle quote tra coniugi. L’orientamento tralaticio propende nel senso dell’inderogabilità del principio in parola, e ciò non solo, manente comunione, ma anche in sede divisoria, ne consegue che viene giudicata non ammissibile pure la pretesa di un coniuge di vedersi attribuita, in fase di divisione, una quota superiore alla metà del patrimonio comune, fondata sul maggiore contributo da lui apportato alla comunione. Eppure può accadere che, all’esito dello scioglimento della comunione legale, emerga la volontà dei coniugi (o ex coniugi) di addivenire ad una divisione nella quale gli stessi si attribuiscano in via diseguale i beni facenti parti del compendio comune. Il contributo esamina spazi e limiti della attribuzione diseguale in occasione dello scioglimento della comunione tra i coniugiPubblicazioni consigliate
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