L’articolo esamina il concetto di atto implicito di volontà ex can. 1101, § 2, secondo il quale un’intenzione positiva che esclude una proprietà essenziale del matrimonio - manifestata sia esplicitamente sia implicitamente - rende nullo il consenso. Dopo aver ancorato tale ricostruzione a due istruzioni del XIX secolo della Congregazione del Sant’Uffizio, si analizzano cinque modelli giurisprudenziali elaborati dalla Rota Romana: (i) Actus in alio contentus: vera e propria riserva (ad esempio, “Potrò divorziare in caso di infedeltà”) che contiene l’esclusione dell’indissolubilità; (ii) Actus suis placitis accomodatus: inclusione nel consenso di un elemento confliggente (es. negazione della procreazione); (iii) Actus praesumptus: presunzione, ormai superata, secondo cui un’esclusione ne comporta automaticamente un’altra; (iv) Actus negativus: teoria errata che equipara omissione di elementi essenziali a un’esclusione positiva; (v) Comportamento concludente: deduzione dell’intento implicito dal comportamento e dalle circostanze. I primi due modelli sono ritenuti validi sul piano sostanziale ed equipollenti, nell’effetto, all’esclusione esplicita, mentre gli ultimi tre hanno rilievo solo sul piano probatorio. Si conclude che atto implicito e atto esplicito di volontà sono entrambe manifestazioni positive ex can. 1101, § 2, con identica efficacia invalidante.

L’efficacia invalidante dell’atto implicito di volontà ex can. 1101,§ 2

Anna Sammassimo
2025

Abstract

L’articolo esamina il concetto di atto implicito di volontà ex can. 1101, § 2, secondo il quale un’intenzione positiva che esclude una proprietà essenziale del matrimonio - manifestata sia esplicitamente sia implicitamente - rende nullo il consenso. Dopo aver ancorato tale ricostruzione a due istruzioni del XIX secolo della Congregazione del Sant’Uffizio, si analizzano cinque modelli giurisprudenziali elaborati dalla Rota Romana: (i) Actus in alio contentus: vera e propria riserva (ad esempio, “Potrò divorziare in caso di infedeltà”) che contiene l’esclusione dell’indissolubilità; (ii) Actus suis placitis accomodatus: inclusione nel consenso di un elemento confliggente (es. negazione della procreazione); (iii) Actus praesumptus: presunzione, ormai superata, secondo cui un’esclusione ne comporta automaticamente un’altra; (iv) Actus negativus: teoria errata che equipara omissione di elementi essenziali a un’esclusione positiva; (v) Comportamento concludente: deduzione dell’intento implicito dal comportamento e dalle circostanze. I primi due modelli sono ritenuti validi sul piano sostanziale ed equipollenti, nell’effetto, all’esclusione esplicita, mentre gli ultimi tre hanno rilievo solo sul piano probatorio. Si conclude che atto implicito e atto esplicito di volontà sono entrambe manifestazioni positive ex can. 1101, § 2, con identica efficacia invalidante.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3564469
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