L’articolo analizza il tema dell’incapacità a contrarre matrimonio nel diritto canonico, con particolare attenzione al ruolo del perito nei processi di nullità, soprattutto nel contesto del processo matrimoniale più breve (processus brevior). La riflessione si articola in tre sezioni principali: la definizione e le implicazioni dell’incapacità a dare il consenso, la figura del perito giudiziario ed extragiudiziario, e la qualificazione giuridica del perito e della perizia. La prima parte introduce il concetto di matrimonio come un’unione sacramentale tra uomo e donna, fondata sulla volontà libera e consapevole di costituire una comunione di vita. Il consenso matrimoniale, secondo il Codice di diritto canonico (can. 1055-1057), è l’elemento costitutivo del matrimonio e deve essere libero, consapevole e rivolto al vero oggetto del matrimonio. L’incapacità a dare il consenso è regolata dal can. 1095, che identifica tre categorie di soggetti incapaci: chi non ha sufficiente uso di ragione, chi soffre di grave difetto di discernimento, e chi, per cause di natura psichica, non può assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. La seconda parte approfondisce il ruolo del perito nei processi di nullità matrimoniale. Il can. 1680 ne prevede l’intervento obbligatorio in caso di nullità per impotenza o per difetto di consenso causato da malattia mentale. Il perito, solitamente uno psicologo o psichiatra, fornisce al giudice elementi scientifici per valutare la capacità consensuale dei coniugi. Si distingue tra perito giudiziario, nominato dal giudice, ed extragiudiziario, incaricato da una delle parti o da altre autorità. Quest’ultimo può essere considerato testimone qualificato e, se il giudice lo ritiene idoneo, può assumere valore probatorio simile a quello del perito giudiziario. La terza parte esamina la qualificazione giuridica del perito e della perizia. Il perito non è un co-giudice né un semplice consulente, ma un mezzo di prova sui generis, assimilabile al testimone per la sua funzione probatoria. La perizia è considerata un mezzo di prova straordinario, che si affianca agli altri strumenti probatori e che il giudice valuta secondo il principio del libero convincimento. La dottrina canonica sottolinea l’importanza della competenza tecnica del perito e della sua imparzialità, elementi fondamentali per garantire la validità e l’efficacia della perizia. L’articolo si conclude evidenziando come, anche nel processo matrimoniale più breve, resta centrale la necessità di garantire una valutazione seria e fondata della capacità consensuale, nel rispetto della dignità del sacramento matrimoniale e della giustizia ecclesiale.

INCAPACITÉ À DONNER LE CONSENTEMENT ET RÔLE DE L’EXPERT DANS LE PROCÈS MATRIMONIAL PLUS BREF

ANNA SAMMASSIMO
2024

Abstract

L’articolo analizza il tema dell’incapacità a contrarre matrimonio nel diritto canonico, con particolare attenzione al ruolo del perito nei processi di nullità, soprattutto nel contesto del processo matrimoniale più breve (processus brevior). La riflessione si articola in tre sezioni principali: la definizione e le implicazioni dell’incapacità a dare il consenso, la figura del perito giudiziario ed extragiudiziario, e la qualificazione giuridica del perito e della perizia. La prima parte introduce il concetto di matrimonio come un’unione sacramentale tra uomo e donna, fondata sulla volontà libera e consapevole di costituire una comunione di vita. Il consenso matrimoniale, secondo il Codice di diritto canonico (can. 1055-1057), è l’elemento costitutivo del matrimonio e deve essere libero, consapevole e rivolto al vero oggetto del matrimonio. L’incapacità a dare il consenso è regolata dal can. 1095, che identifica tre categorie di soggetti incapaci: chi non ha sufficiente uso di ragione, chi soffre di grave difetto di discernimento, e chi, per cause di natura psichica, non può assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. La seconda parte approfondisce il ruolo del perito nei processi di nullità matrimoniale. Il can. 1680 ne prevede l’intervento obbligatorio in caso di nullità per impotenza o per difetto di consenso causato da malattia mentale. Il perito, solitamente uno psicologo o psichiatra, fornisce al giudice elementi scientifici per valutare la capacità consensuale dei coniugi. Si distingue tra perito giudiziario, nominato dal giudice, ed extragiudiziario, incaricato da una delle parti o da altre autorità. Quest’ultimo può essere considerato testimone qualificato e, se il giudice lo ritiene idoneo, può assumere valore probatorio simile a quello del perito giudiziario. La terza parte esamina la qualificazione giuridica del perito e della perizia. Il perito non è un co-giudice né un semplice consulente, ma un mezzo di prova sui generis, assimilabile al testimone per la sua funzione probatoria. La perizia è considerata un mezzo di prova straordinario, che si affianca agli altri strumenti probatori e che il giudice valuta secondo il principio del libero convincimento. La dottrina canonica sottolinea l’importanza della competenza tecnica del perito e della sua imparzialità, elementi fondamentali per garantire la validità e l’efficacia della perizia. L’articolo si conclude evidenziando come, anche nel processo matrimoniale più breve, resta centrale la necessità di garantire una valutazione seria e fondata della capacità consensuale, nel rispetto della dignità del sacramento matrimoniale e della giustizia ecclesiale.
2024
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