La nota, partendo dall’analisi di un’ordinanza della Cassazione, approfondisce il tema relativo alle modalità con cui le parti devono confezionare il contratto di lavoro quando si tratta di lavoro a tempo parziale a turni. Si ritiene che sia tal fine necessario interpretare la norma di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in conformità con la ratio della disciplina sul part-time, che esclude un potere unilaterale del datore di lavoro di modificare la collocazione oraria del lavoro. Viene affrontata anche la questione attinente al potere del giudice di integrare il contenuto del medesimo tipo di contratto in punto di collocazione oraria, qualora il datore ed il lavoratore non l’abbiano stabilita in maniera sufficientemente precisa.
Il part-time a turni e la puntuale indicazione della collocazione dell’orario di lavoro, tra contratto individuale, contratto collettivo e potere sostitutivo del giudice
Elena Pasqualetto
2024
Abstract
La nota, partendo dall’analisi di un’ordinanza della Cassazione, approfondisce il tema relativo alle modalità con cui le parti devono confezionare il contratto di lavoro quando si tratta di lavoro a tempo parziale a turni. Si ritiene che sia tal fine necessario interpretare la norma di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in conformità con la ratio della disciplina sul part-time, che esclude un potere unilaterale del datore di lavoro di modificare la collocazione oraria del lavoro. Viene affrontata anche la questione attinente al potere del giudice di integrare il contenuto del medesimo tipo di contratto in punto di collocazione oraria, qualora il datore ed il lavoratore non l’abbiano stabilita in maniera sufficientemente precisa.Pubblicazioni consigliate
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