Il presente contributo propone un'analisi profondamente innovativa dell'impiego della geolocalizzazione nel procedimento penale. A partire da una riflessione sul modello panopticon contemporaneo, caratterizzato dalla tensione tra tutela della privacy e cessione volontaria dei dati di localizzazione, si evidenzia una forma di disfunzione sistemica. Muovendo da tali premesse, lo studio prende in esame il pedinamento tradizionale, ponendolo in relazione dialettica con la localizzazione satellitare, che non appare riconducibile né a un’intercettazione né a uno strumento tipico di indagine. L’elemento di maggiore originalità risiede nell’interpretazione della localizzazione satellitare come forma di pedinamento elettronico, da considerarsi generalmente meno invasiva rispetto a quello tradizionale, in netto contrasto con la dottrina prevalente. Tale impostazione è sostenuta mediante una rigorosa confutazione delle tesi che ne affermano la maggiore invasività, evidenziando un significativo mutamento nella percezione di tale atto investigativo. L’inquadramento giuridico della geolocalizzazione come pedinamento elettronico consente inoltre di ipotizzare, in chiave del tutto innovativa, l’applicabilità dell’art. 234-bis c.p.p. e dell’art. 40 CAAS alle attività di localizzazione transnazionale. Seguono approfondimenti sui diritti coinvolti, con particolare attenzione al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, nonché considerazioni critiche sul regime dei tabulati. La riflessione si chiude con l'individuazione di una parallasse percettiva, di cui si propone il superamento, in prospettiva garantista, mediante nuovi criteri di bilanciamento tra tutela dell’individuo e esigenze investigative.
La geolocalizzazione: tecniche e garanzie.
S. Signorato
2025
Abstract
Il presente contributo propone un'analisi profondamente innovativa dell'impiego della geolocalizzazione nel procedimento penale. A partire da una riflessione sul modello panopticon contemporaneo, caratterizzato dalla tensione tra tutela della privacy e cessione volontaria dei dati di localizzazione, si evidenzia una forma di disfunzione sistemica. Muovendo da tali premesse, lo studio prende in esame il pedinamento tradizionale, ponendolo in relazione dialettica con la localizzazione satellitare, che non appare riconducibile né a un’intercettazione né a uno strumento tipico di indagine. L’elemento di maggiore originalità risiede nell’interpretazione della localizzazione satellitare come forma di pedinamento elettronico, da considerarsi generalmente meno invasiva rispetto a quello tradizionale, in netto contrasto con la dottrina prevalente. Tale impostazione è sostenuta mediante una rigorosa confutazione delle tesi che ne affermano la maggiore invasività, evidenziando un significativo mutamento nella percezione di tale atto investigativo. L’inquadramento giuridico della geolocalizzazione come pedinamento elettronico consente inoltre di ipotizzare, in chiave del tutto innovativa, l’applicabilità dell’art. 234-bis c.p.p. e dell’art. 40 CAAS alle attività di localizzazione transnazionale. Seguono approfondimenti sui diritti coinvolti, con particolare attenzione al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, nonché considerazioni critiche sul regime dei tabulati. La riflessione si chiude con l'individuazione di una parallasse percettiva, di cui si propone il superamento, in prospettiva garantista, mediante nuovi criteri di bilanciamento tra tutela dell’individuo e esigenze investigative.Pubblicazioni consigliate
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