Alla domanda che l’intelligenza artificiale pone al diritto privato, circa il regime di responsabilità civile extracontrattuale che possa applicarsi in caso di danno da essa derivante, il diritto eurounitario ha cercato di rispondere proponendo una responsabilità per causalità presunta. La soluzione, contenuta nella proposta di Direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale — poi ritirata — si presta a più riflessioni sotto vari aspetti, come ad esempio la distribuzione dei carichi probatori o il rilievo del rischio e gli obblighi per garantire la sicurezza. In questo contesto si mostra l’interconnessione tra le ulteriori problematiche sollevate dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, le diverse discipline normative implicate e l’interpretazione giurisprudenziale. Se da un lato è possibile ricondurre le regole prospettate a schemi già noti al diritto, dall’altro emergono con chiarezza la preminenza dell’effettività della tutela della persona e la necessità di coerenza sistematica, che non escludono e anzi richiedono di ripensare le categorie giuridiche della tradizione, alla luce dei principi fondamentali. To the question that artificial intelligence poses to private law, as to which regime of non-contractual civil liability may apply in the event of damage resulting from it, European Union law has attempted to answer by proposing liability by presumed causation. The solution, contained in the proposal for a Directive on AI liability — later withdrawn — lends itself to several considerations in various respects, such as the distribution of evidentiary burdens or the consideration of risk and obligations to ensure safety. In this context, the interconnection between the issues raised by the use of AI systems, the many regulatory disciplines involved and the interpretation of case law is shown. While on the one hand it is possible to trace the proposed rules back to patterns already familiar to the law, on the other hand the primacy of the effectiveness of the protection of the individual and the need for systematic consistency clearly emerge and do not exclude, but rather require, a rethinking of traditional legal categories in the light of fundamental principles.

Responsabilità per causalità presunta. Intelligenza artificiale, responsabilità civile e diritto eurounitario

Stefano Corso
2025

Abstract

Alla domanda che l’intelligenza artificiale pone al diritto privato, circa il regime di responsabilità civile extracontrattuale che possa applicarsi in caso di danno da essa derivante, il diritto eurounitario ha cercato di rispondere proponendo una responsabilità per causalità presunta. La soluzione, contenuta nella proposta di Direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale — poi ritirata — si presta a più riflessioni sotto vari aspetti, come ad esempio la distribuzione dei carichi probatori o il rilievo del rischio e gli obblighi per garantire la sicurezza. In questo contesto si mostra l’interconnessione tra le ulteriori problematiche sollevate dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, le diverse discipline normative implicate e l’interpretazione giurisprudenziale. Se da un lato è possibile ricondurre le regole prospettate a schemi già noti al diritto, dall’altro emergono con chiarezza la preminenza dell’effettività della tutela della persona e la necessità di coerenza sistematica, che non escludono e anzi richiedono di ripensare le categorie giuridiche della tradizione, alla luce dei principi fondamentali. To the question that artificial intelligence poses to private law, as to which regime of non-contractual civil liability may apply in the event of damage resulting from it, European Union law has attempted to answer by proposing liability by presumed causation. The solution, contained in the proposal for a Directive on AI liability — later withdrawn — lends itself to several considerations in various respects, such as the distribution of evidentiary burdens or the consideration of risk and obligations to ensure safety. In this context, the interconnection between the issues raised by the use of AI systems, the many regulatory disciplines involved and the interpretation of case law is shown. While on the one hand it is possible to trace the proposed rules back to patterns already familiar to the law, on the other hand the primacy of the effectiveness of the protection of the individual and the need for systematic consistency clearly emerge and do not exclude, but rather require, a rethinking of traditional legal categories in the light of fundamental principles.
2025
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