Il decreto correttivo D.Lgs. n. 147/2020 ha sensibilmente modificato la previgente disciplina, già di per sé molto diversa dall’originario istituto disciplinato dall’art. 182 ter l.fall. sin dalla revisione dell’istituto effettuata dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 81, L. n. 232/2016). Già a seguito di quest’ultima novella, la norma non parlava più di transazione fiscale , bensì di “trattamento dei crediti tributari e contributivi”. Con la modifica, che si era ritenuta imposta dalla pronuncia della Corte di giustizia in merito al precedente istituto della transazione fiscale (sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, Degano Trasporti, resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Udine), la disciplina aveva perso quasi ogni tratto di specialità ed era sostanzialmente confluita nell’alveo dei requisiti generali per la falcidia dei crediti prelatizi prevista dall’art. 160, co. 2, l.fall. , che ancor oggi ritroviamo quale presidio della absolute priority rule entro l’art. 84, co. 5, del Codice della crisi. Oggi la versione finale del Codice della crisi, con il surrichiamato D.Lgs. n. 147/2020, ha introdotto anche per il concordato preventivo – e non più solo per gli accordi di ristrutturazione – la possibilità di un “cram down forte”.
Commento all'art. 88 Codice della Crisi (D.Lgs. n. 14/2019) - in "Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", a cura di Fabio Santangeli
Marco De Cristofaro
2023
Abstract
Il decreto correttivo D.Lgs. n. 147/2020 ha sensibilmente modificato la previgente disciplina, già di per sé molto diversa dall’originario istituto disciplinato dall’art. 182 ter l.fall. sin dalla revisione dell’istituto effettuata dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 81, L. n. 232/2016). Già a seguito di quest’ultima novella, la norma non parlava più di transazione fiscale , bensì di “trattamento dei crediti tributari e contributivi”. Con la modifica, che si era ritenuta imposta dalla pronuncia della Corte di giustizia in merito al precedente istituto della transazione fiscale (sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, Degano Trasporti, resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Udine), la disciplina aveva perso quasi ogni tratto di specialità ed era sostanzialmente confluita nell’alveo dei requisiti generali per la falcidia dei crediti prelatizi prevista dall’art. 160, co. 2, l.fall. , che ancor oggi ritroviamo quale presidio della absolute priority rule entro l’art. 84, co. 5, del Codice della crisi. Oggi la versione finale del Codice della crisi, con il surrichiamato D.Lgs. n. 147/2020, ha introdotto anche per il concordato preventivo – e non più solo per gli accordi di ristrutturazione – la possibilità di un “cram down forte”.Pubblicazioni consigliate
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