Nel gennaio 2024 il Consiglio regionale del Veneto si è pronunciato sulla proposta di legge di iniziativa popolare n. 217, «Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale» con un voto che ha sostanzialmente determinato la bocciatura del testo. Come è noto, la sent. n.242 del 2019 ha individuato alcune circostanze di non punibilità delle condotte di aiuto al suicidio, stabilendo che non è punibile chi -con le modalità previste dalla l. n. 219 del 2017- agevola il suicidio di un malato di una patologia irreversibile, capace di esprimere un libero e consapevole consenso, gravato da sofferenze fisico-psichiche che egli ritiene insopportabili e tenuto in vita da un supporto vitale. La Consulta ha abbozzato un procedimento pubblico medicalizzato per l’accertamento delle suddette condizioni (prevedendo che debba essere una struttura del servizio sanitario nazionale a verificarne la sussistenza e a indicare le modalità di esecuzione del proposito suicidario, previo parere del Comitato etico territorialmente competente) ed ha auspicato una sollecita e compiuta disciplina legislativa, conforme ai principi enunciati. Alla perdurante inerzia del Parlamento si è dunque tentato di supplire a livello regionale mediante la presentazione di alcune proposte di legge. Una eventuale legge regionale in tale materia si collocherebbe in un terreno assai insidioso, che per certi aspetti interseca anche diritti personalissimi dell’individuo, quale l’autodeterminazione del proprio corpo, la cui disciplina è riservata alla potestà esclusiva del legislatore statale, ma per altri tocca pure materie condivise, quale in primo luogo la tutela della salute. Facendo leva proprio sul titolo «tutela della salute», la proposta di legge veneta intende disciplinare la procedura medica di assistenza al suicidio, limitatamente alla definizione della parte organizzativo-procedimentale relativa all’erogazione dei servizi sanitari.
La proposta di legge regionale in tema di suicidio medicalmente assistito transita sui banchi del Consiglio regionale del Veneto
Cinzia Colaluca
2024
Abstract
Nel gennaio 2024 il Consiglio regionale del Veneto si è pronunciato sulla proposta di legge di iniziativa popolare n. 217, «Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale» con un voto che ha sostanzialmente determinato la bocciatura del testo. Come è noto, la sent. n.242 del 2019 ha individuato alcune circostanze di non punibilità delle condotte di aiuto al suicidio, stabilendo che non è punibile chi -con le modalità previste dalla l. n. 219 del 2017- agevola il suicidio di un malato di una patologia irreversibile, capace di esprimere un libero e consapevole consenso, gravato da sofferenze fisico-psichiche che egli ritiene insopportabili e tenuto in vita da un supporto vitale. La Consulta ha abbozzato un procedimento pubblico medicalizzato per l’accertamento delle suddette condizioni (prevedendo che debba essere una struttura del servizio sanitario nazionale a verificarne la sussistenza e a indicare le modalità di esecuzione del proposito suicidario, previo parere del Comitato etico territorialmente competente) ed ha auspicato una sollecita e compiuta disciplina legislativa, conforme ai principi enunciati. Alla perdurante inerzia del Parlamento si è dunque tentato di supplire a livello regionale mediante la presentazione di alcune proposte di legge. Una eventuale legge regionale in tale materia si collocherebbe in un terreno assai insidioso, che per certi aspetti interseca anche diritti personalissimi dell’individuo, quale l’autodeterminazione del proprio corpo, la cui disciplina è riservata alla potestà esclusiva del legislatore statale, ma per altri tocca pure materie condivise, quale in primo luogo la tutela della salute. Facendo leva proprio sul titolo «tutela della salute», la proposta di legge veneta intende disciplinare la procedura medica di assistenza al suicidio, limitatamente alla definizione della parte organizzativo-procedimentale relativa all’erogazione dei servizi sanitari.Pubblicazioni consigliate
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