Il periodo pandemico ha visto, tra le altre cose, il tentativo di limitare i danni della situazione emergenziale attraverso il divieto, per i datori di lavoro che beneficiassero della Cassa integrazione, di procedere a licenziamenti collettivi o anche individuali per giustificato motivo oggettivo. Tale ultimo specifico divieto parrebbe non riguardare i dirigenti, in ossequio ad una lettura formale e letterale delle previsioni normative, che fanno riferimento al divieto di licenziamento per g.m.o. “ai sensi dell’art. 3 della L. 15 luglio 1966, nl 604”, normativa che notoriamente non si applica ai dirigenti. Questa lettura, oltre ad avere originato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, crea, nell’opinione della Corte una discrasia di sistema, che porta a dubitare della legittimità costituzionale dell’esclusione de qua, in virtù del fatto che, mentre è pacifico il blocco dei licenziamenti collettivi per i dirigenti (essendo soggetti alla L. n. 223/1991), risulterebbe invece possibile quello individuale (non essendo i dirigenti soggetti alla L. n. 604/1966). Tale fatto, inoltre, risulterebbe ancor più bizzarro tenuto conto che i dirigenti sono proprio la categoria meno protetta in caso di licenziamento, non essendo soggetti appunto alla tutela legale contro i licenziamenti illegittimi.
L’INCERTA SORTE DEI DIRIGENTI NELLA LEGISLAZIONE COVID-19: IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Francesca Limena
2024
Abstract
Il periodo pandemico ha visto, tra le altre cose, il tentativo di limitare i danni della situazione emergenziale attraverso il divieto, per i datori di lavoro che beneficiassero della Cassa integrazione, di procedere a licenziamenti collettivi o anche individuali per giustificato motivo oggettivo. Tale ultimo specifico divieto parrebbe non riguardare i dirigenti, in ossequio ad una lettura formale e letterale delle previsioni normative, che fanno riferimento al divieto di licenziamento per g.m.o. “ai sensi dell’art. 3 della L. 15 luglio 1966, nl 604”, normativa che notoriamente non si applica ai dirigenti. Questa lettura, oltre ad avere originato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, crea, nell’opinione della Corte una discrasia di sistema, che porta a dubitare della legittimità costituzionale dell’esclusione de qua, in virtù del fatto che, mentre è pacifico il blocco dei licenziamenti collettivi per i dirigenti (essendo soggetti alla L. n. 223/1991), risulterebbe invece possibile quello individuale (non essendo i dirigenti soggetti alla L. n. 604/1966). Tale fatto, inoltre, risulterebbe ancor più bizzarro tenuto conto che i dirigenti sono proprio la categoria meno protetta in caso di licenziamento, non essendo soggetti appunto alla tutela legale contro i licenziamenti illegittimi.Pubblicazioni consigliate
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