Il principio di libertà sindacale è stato annoverato tra i diritti di ‘prima generazione’ solamente al termine della Seconda guerra mondiale, con la Dichiarazione di Philadelphia del 1944 e con le Convenzioni OIL nn. 87 del 1948 e 98 del 1949. In quel torno di tempo, veniva riconosciuto dai principali testi supremi del c.d. Mondo libero, compresa la Costituzione italiana del 1948. In base a un’analisi retrospettiva, è possibile notare una sintonia di fondo tra la declinazione del principio, operata in seno all’OIL, e la formulazione dell’art. 39 Cost. Anche l’evoluzione successiva, imperniata sulla promulgazione dello Statuto dei Lavoratori del 1970, è avvenuta nel solco delle disposizioni convenzionali e dell’interpretazione fornitane dal Comitato sulla libertà sindacale e dal Comitato degli esperti. Sennonché, le attuali disfunzioni dell’ordinamento intersindacale italiano, generate dalla radicale trasformazione del contesto economico e sociale, suggeriscono di esaminare soluzioni, come l’estensione erga omnes dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, che sembrano porsi in contrasto con l’obiettivo della pluralità sindacale, particolarmente rilevante nel contesto dell’OIL. Tuttavia, un’analisi più approfondita dimostra come la ‘giurisprudenza’ degli organi di supervisione sia sufficientemente flessibile da adattarsi, sulla scorta delle peculiarità dello Stato membro, anche all’adozione di simili soluzioni, se pur con determinati limiti e condizioni.
Libertà Sindacale, Italia e OIL
Alberto Chies
2023
Abstract
Il principio di libertà sindacale è stato annoverato tra i diritti di ‘prima generazione’ solamente al termine della Seconda guerra mondiale, con la Dichiarazione di Philadelphia del 1944 e con le Convenzioni OIL nn. 87 del 1948 e 98 del 1949. In quel torno di tempo, veniva riconosciuto dai principali testi supremi del c.d. Mondo libero, compresa la Costituzione italiana del 1948. In base a un’analisi retrospettiva, è possibile notare una sintonia di fondo tra la declinazione del principio, operata in seno all’OIL, e la formulazione dell’art. 39 Cost. Anche l’evoluzione successiva, imperniata sulla promulgazione dello Statuto dei Lavoratori del 1970, è avvenuta nel solco delle disposizioni convenzionali e dell’interpretazione fornitane dal Comitato sulla libertà sindacale e dal Comitato degli esperti. Sennonché, le attuali disfunzioni dell’ordinamento intersindacale italiano, generate dalla radicale trasformazione del contesto economico e sociale, suggeriscono di esaminare soluzioni, come l’estensione erga omnes dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, che sembrano porsi in contrasto con l’obiettivo della pluralità sindacale, particolarmente rilevante nel contesto dell’OIL. Tuttavia, un’analisi più approfondita dimostra come la ‘giurisprudenza’ degli organi di supervisione sia sufficientemente flessibile da adattarsi, sulla scorta delle peculiarità dello Stato membro, anche all’adozione di simili soluzioni, se pur con determinati limiti e condizioni.Pubblicazioni consigliate
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