Secondo la procedura romano-canonica medievale, i testimoni riluttanti potevano essere costretti a deporre in giudizio. Il presente lavoro ricostruisce il dibattito canonistico del XII e XIII secolo intorno a tale principio, sostenendo che la sua affermazione fu molto più controversa di quanto convenzionalmente ritenuto. Ciò, inoltre, rappresenta un caso significativo per lo studio della giuridificazione coeva del diritto canonico, da forma di normatività pastorale a sistema giuridico. In questo saggio, analizzerò le sedes materiae sulla testimonianza forzata nel Decretum di Graziano e nelle decretali papali, mostrando come l’introduzione dello ius novum abbia determinato un punto di rottura sulla questione e suscitato un acceso dibattito tra i giuristi. Successivamente, ricostruirò le caratteristiche principali di questo dibattito, suggerendo che l’elaborazione canonistica sul punto era intrinsecamente diversa da quella del diritto romano, cercando di bilanciare le implicazioni pastorali e disciplinari di questo strumento processuale con la necessità di ampliare l’efficienza nei giudizi nel foro esterno.
«Potest cogi ad testimonium, quicquid decretales dicant». Il dibattito canonistico sulla costrizione a testimoniare, tra normatività pastorale e giuridica (XII-XIII secolo)
David De Concilio
2024
Abstract
Secondo la procedura romano-canonica medievale, i testimoni riluttanti potevano essere costretti a deporre in giudizio. Il presente lavoro ricostruisce il dibattito canonistico del XII e XIII secolo intorno a tale principio, sostenendo che la sua affermazione fu molto più controversa di quanto convenzionalmente ritenuto. Ciò, inoltre, rappresenta un caso significativo per lo studio della giuridificazione coeva del diritto canonico, da forma di normatività pastorale a sistema giuridico. In questo saggio, analizzerò le sedes materiae sulla testimonianza forzata nel Decretum di Graziano e nelle decretali papali, mostrando come l’introduzione dello ius novum abbia determinato un punto di rottura sulla questione e suscitato un acceso dibattito tra i giuristi. Successivamente, ricostruirò le caratteristiche principali di questo dibattito, suggerendo che l’elaborazione canonistica sul punto era intrinsecamente diversa da quella del diritto romano, cercando di bilanciare le implicazioni pastorali e disciplinari di questo strumento processuale con la necessità di ampliare l’efficienza nei giudizi nel foro esterno.Pubblicazioni consigliate
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