L’articolo affronta il tema dell’accettazione di eredità devoluta al beneficiario di amministrazione di sostegno che sia stato privato della capacità di agire e, pertanto, possa accettare l’eredità solo mediante il legale rappresentate debitamente autorizzato ai sensi dell’art. 374, n. 6, c.c. richiamato dall’art. 411, comma 1, c.c. In particolare, indaga se sia possibile un’accettazione tacita ad opera dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 476 c.c., cioè mediante il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede. La soluzione è negativa in quanto l’accettazione, se il beneficiario è incapace di accettare personalmente, deve essere in ogni caso autorizzata dal Giudice tutelare. La sola ipotesi in cui potrebbe ammettersi un’accettazione tacita pare essere quella in cui l’amministratore di sostegno chieda l’autorizzazione al compimento di atto che comporta, in astratto accettazione, e ne contempo chieda espressamente di essere autorizzato ad accettare tacitamente in forza del compimento dell’atto stesso. L’autorizzazione, concessa in tale ipotesi, avrebbe una duplice efficacia: consentire la validità del compimento dell’atto e produrre nel contempo, compiuto quest’ultimo, l’accettazione di eredità. Si esaminano infine le possibili conseguenze di un’accettazione tacita non espressamente autorizzata dal giudice, prospettandosi l’annullabilità, l’inesistenza e l’inefficacia della stessa.
Accettazione tacita di eredità dell'amministratore di sostegno per il beneficiario incapace?
ROMA UMBERTO
2023
Abstract
L’articolo affronta il tema dell’accettazione di eredità devoluta al beneficiario di amministrazione di sostegno che sia stato privato della capacità di agire e, pertanto, possa accettare l’eredità solo mediante il legale rappresentate debitamente autorizzato ai sensi dell’art. 374, n. 6, c.c. richiamato dall’art. 411, comma 1, c.c. In particolare, indaga se sia possibile un’accettazione tacita ad opera dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 476 c.c., cioè mediante il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede. La soluzione è negativa in quanto l’accettazione, se il beneficiario è incapace di accettare personalmente, deve essere in ogni caso autorizzata dal Giudice tutelare. La sola ipotesi in cui potrebbe ammettersi un’accettazione tacita pare essere quella in cui l’amministratore di sostegno chieda l’autorizzazione al compimento di atto che comporta, in astratto accettazione, e ne contempo chieda espressamente di essere autorizzato ad accettare tacitamente in forza del compimento dell’atto stesso. L’autorizzazione, concessa in tale ipotesi, avrebbe una duplice efficacia: consentire la validità del compimento dell’atto e produrre nel contempo, compiuto quest’ultimo, l’accettazione di eredità. Si esaminano infine le possibili conseguenze di un’accettazione tacita non espressamente autorizzata dal giudice, prospettandosi l’annullabilità, l’inesistenza e l’inefficacia della stessa.Pubblicazioni consigliate
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