Gli appalti pre-commerciali (pre-commercial procurement contract, in breve, i “PCP”) sono procedure ad evidenza pubblica, di origine unionale, che si collocano nella categoria degli “appalti innovativi”. I PCP, a certe condizioni, vengono tuttavia esentate dall’applicazione delle norme comuni sui pubblici appalti delineate dalle cc.dd. Direttive Appalti del 2014 (e, quindi, sebbene con una latitudine non perfettamente collimante, dall’applicazione del d.lgs. n. 165 del 2015). Tra le particolarità dei PCP si annovera anzitutto il suo oggetto tipico, cioè la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo, a fronte di comprovata necessità di far fronte, con soluzioni innovative non ancora ravvisabili sul mercato, ad esigenze manifestate da una o più PA; il PCP si svolge in fasi successive e con modalità particolari, volte tra l’altro ad evitare situazioni di hold up della parte committente; il PCP, d’altro canto, non può contemplare la fase di commercializzazione dei prodotti, servizi e/o procedimenti che ne formano oggetto, tale ulteriore momento dovendo semmai essere governato da una successiva procedura ad evidenza pubblica, soggetta alle normali regole dettate in tema di appalti pubblici. La particolarità dello strumento contrattuale, soprattutto per quanto riguarda la fase esecutiva, strettamente intrecciata alla fase di selezione del contraente, pare inserirsi nella dinamica della contrattazione d’impresa, con conseguenze in tema di selezione della disciplina applicabile.
IL PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT CONTRACT, AL CROCEVIA FRA DISPOSIZIONI SPECIALI DEL DIRITTO DEGLI APPALTI PUBBLICI CC.DD. "INNOVATIVI" E LE DINAMICHE PRO-CONCORRENZIALI DELLA CONTRATTAZIONE D’IMPRESA
Maurizio Bianchini
2022
Abstract
Gli appalti pre-commerciali (pre-commercial procurement contract, in breve, i “PCP”) sono procedure ad evidenza pubblica, di origine unionale, che si collocano nella categoria degli “appalti innovativi”. I PCP, a certe condizioni, vengono tuttavia esentate dall’applicazione delle norme comuni sui pubblici appalti delineate dalle cc.dd. Direttive Appalti del 2014 (e, quindi, sebbene con una latitudine non perfettamente collimante, dall’applicazione del d.lgs. n. 165 del 2015). Tra le particolarità dei PCP si annovera anzitutto il suo oggetto tipico, cioè la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo, a fronte di comprovata necessità di far fronte, con soluzioni innovative non ancora ravvisabili sul mercato, ad esigenze manifestate da una o più PA; il PCP si svolge in fasi successive e con modalità particolari, volte tra l’altro ad evitare situazioni di hold up della parte committente; il PCP, d’altro canto, non può contemplare la fase di commercializzazione dei prodotti, servizi e/o procedimenti che ne formano oggetto, tale ulteriore momento dovendo semmai essere governato da una successiva procedura ad evidenza pubblica, soggetta alle normali regole dettate in tema di appalti pubblici. La particolarità dello strumento contrattuale, soprattutto per quanto riguarda la fase esecutiva, strettamente intrecciata alla fase di selezione del contraente, pare inserirsi nella dinamica della contrattazione d’impresa, con conseguenze in tema di selezione della disciplina applicabile.File | Dimensione | Formato | |
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