Il presente contributo intende approfondire il sistema di private enforcement della disciplina sugli aiuti di Stato, ruotante sulla disposizione, dotata di efficacia diretta, di cui all’art. 108 par. 3 III per. TFUE. Secondo una consolidata giurisprudenza infatti, i giudici nazionali sono tenuti a vigilare sull’obbligo di notifica in capo agli Stati Membri e sul rispetto del divieto di esecuzione della misura, facendo salvo, senza pregiudicarlo, il monopolio della Commissione sulla valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno ex art. 107 TFUE. Se da un lato, uno studio del 2019 commissionato da quest’ultima rileva un incremento dei ricorsi da parte dei privati, aventi ad oggetto l’asserita illegalità dell’aiuto, dall’altro residuano ancora delle criticità nell’applicazione effettiva della disciplina da parte dei giudici nazionali, non solo sotto il profilo degli strumenti di tutela, anche cautelare, volti al recupero dell’aiuto illegalmente erogato, ma anche sotto quello risarcitorio. In particolare, ci si vuole qui soffermare sul ruolo che le decisioni provvisorie della Commissione su una misura statale assumono nell’ambito di un procedimento interno e sulla circostanza che il giudice nazionale interpreti autonomamente la nozione di aiuto addivenendo, eventualmente, anche ad esiti con la prima contrastanti. Questa prospettiva consente di gettare una luce sulla questione dell’autonomia procedurale, ripresa anche dalla Comunicazione della Commissione del 2021 sul private enforcement, da declinarsi ulteriormente in un’ottica di cooperazione tra giurisdizioni interne e Commissione, nonché di illustrare alcuni strumenti di tutela, anche di natura privatistica, predisposti nel nostro ordinamento e, in un’ottica comparatistica, in quello tedesco.
L'effettività degli strumenti di private enforcement delle norme sugli aiuti di Stato tra autonomia procedurale e nuove frontiere di cooperazione tra gli attori coinvolti
Raffaele Palermo
2023
Abstract
Il presente contributo intende approfondire il sistema di private enforcement della disciplina sugli aiuti di Stato, ruotante sulla disposizione, dotata di efficacia diretta, di cui all’art. 108 par. 3 III per. TFUE. Secondo una consolidata giurisprudenza infatti, i giudici nazionali sono tenuti a vigilare sull’obbligo di notifica in capo agli Stati Membri e sul rispetto del divieto di esecuzione della misura, facendo salvo, senza pregiudicarlo, il monopolio della Commissione sulla valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno ex art. 107 TFUE. Se da un lato, uno studio del 2019 commissionato da quest’ultima rileva un incremento dei ricorsi da parte dei privati, aventi ad oggetto l’asserita illegalità dell’aiuto, dall’altro residuano ancora delle criticità nell’applicazione effettiva della disciplina da parte dei giudici nazionali, non solo sotto il profilo degli strumenti di tutela, anche cautelare, volti al recupero dell’aiuto illegalmente erogato, ma anche sotto quello risarcitorio. In particolare, ci si vuole qui soffermare sul ruolo che le decisioni provvisorie della Commissione su una misura statale assumono nell’ambito di un procedimento interno e sulla circostanza che il giudice nazionale interpreti autonomamente la nozione di aiuto addivenendo, eventualmente, anche ad esiti con la prima contrastanti. Questa prospettiva consente di gettare una luce sulla questione dell’autonomia procedurale, ripresa anche dalla Comunicazione della Commissione del 2021 sul private enforcement, da declinarsi ulteriormente in un’ottica di cooperazione tra giurisdizioni interne e Commissione, nonché di illustrare alcuni strumenti di tutela, anche di natura privatistica, predisposti nel nostro ordinamento e, in un’ottica comparatistica, in quello tedesco.File | Dimensione | Formato | |
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