Il concetto di postergazione indica l’atto del posporre la pretesa satisfattiva di uno o più creditori a quella di altri creditori del medesimo debitore. Il presente lavoro si propone di comprendere se sia configurabile una categoria giuridica unitaria di postergazione oppure se, contrariamente, essa debba restare confinata al campo concettualistico. Fulcro dell’indagine è la postergazione convenzionale (soprattutto atipica), poiché pone criticità attinenti a taluni principi e regole cardine del diritto civile quali la tipicità delle cause legittime di prelazione, la responsabilità patrimoniale e la par condicio creditorum. In sostanza, il fenomeno postergativo si colloca al centro del rapporto intercorrente tra autonomia privata e principi sanciti dagli artt. 2740-2741 cod. civ.: cogliere l’estensione della prima a fronte dei limiti inderogabili imposti dai secondi costituisce questione rilevante sia sul versante teorico che pratico. Il tema merita particolare cautela poiché, se si concludesse per una piena ammissibilità della postergazione atipica, si finirebbe per consentire il proliferare di accordi privati volti all’individuazione di un ordine di precedenza tra i creditori nella soddisfazione dei debiti, determinando così un vulnus difficilmente giustificabile alla regola della par condicio creditorum.
La postergazione del credito: verso la ricostruzione di una categoria
Ilaria Camerra
2023
Abstract
Il concetto di postergazione indica l’atto del posporre la pretesa satisfattiva di uno o più creditori a quella di altri creditori del medesimo debitore. Il presente lavoro si propone di comprendere se sia configurabile una categoria giuridica unitaria di postergazione oppure se, contrariamente, essa debba restare confinata al campo concettualistico. Fulcro dell’indagine è la postergazione convenzionale (soprattutto atipica), poiché pone criticità attinenti a taluni principi e regole cardine del diritto civile quali la tipicità delle cause legittime di prelazione, la responsabilità patrimoniale e la par condicio creditorum. In sostanza, il fenomeno postergativo si colloca al centro del rapporto intercorrente tra autonomia privata e principi sanciti dagli artt. 2740-2741 cod. civ.: cogliere l’estensione della prima a fronte dei limiti inderogabili imposti dai secondi costituisce questione rilevante sia sul versante teorico che pratico. Il tema merita particolare cautela poiché, se si concludesse per una piena ammissibilità della postergazione atipica, si finirebbe per consentire il proliferare di accordi privati volti all’individuazione di un ordine di precedenza tra i creditori nella soddisfazione dei debiti, determinando così un vulnus difficilmente giustificabile alla regola della par condicio creditorum.Pubblicazioni consigliate
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