L'errore giudiziario ha sempre rappresentato e rappresenta tuttora un vero e proprio buco nero nell'amministrazione della giustizia penale. Per quanto solidi possano essere gli strumenti di prevenzione messi a punto dal legislatore, esso è un fenomeno ineliminabile, intrinseco all’attività umana del giudicare. Per tale ragione, l’art. 24, comma 4, Cost. garantisce quantomeno una sua forma di riparazione. Il perimetro del concetto di errore giudiziario non è sempre stato il medesimo. Nel codice previgente, infatti, si riteneva che soltanto la condanna di un innocente a seguito di un giudizio di revisione potesse dar luogo ad un errore giudiziario suscettibile di essere corretto e, conseguentemente, riparato. Viceversa, a fronte dell’ingiusta adozione di un provvedimento cautelare nel corso del processo non era prevista alcuna forma di ristoro. Il codice del 1988, con una rottura di paradigma rispetto al sistema codicistico previgente, ha colmato tale lacuna garantendo il diritto alla riparazione, non soltanto all’ingiustamente condannato, ma anche all’ingiustamente detenuto per effetto di un provvedimento cautelare. Il presente contributo si propone pertanto di analizzare il progressivo ampliamento dei confini dell’errore giudiziario per comprendere se la scelta compiuta dal legislatore di prevedere restrittivamente i casi di errore cautelare suscettibili di essere riparati possa risultare idonea a fotografare la realtà delle situazioni meritevoli di riparazione.
Quaderni del dottorato in giurisprudenza dell'Università di Padova 2022
Amalia Monti
2023
Abstract
L'errore giudiziario ha sempre rappresentato e rappresenta tuttora un vero e proprio buco nero nell'amministrazione della giustizia penale. Per quanto solidi possano essere gli strumenti di prevenzione messi a punto dal legislatore, esso è un fenomeno ineliminabile, intrinseco all’attività umana del giudicare. Per tale ragione, l’art. 24, comma 4, Cost. garantisce quantomeno una sua forma di riparazione. Il perimetro del concetto di errore giudiziario non è sempre stato il medesimo. Nel codice previgente, infatti, si riteneva che soltanto la condanna di un innocente a seguito di un giudizio di revisione potesse dar luogo ad un errore giudiziario suscettibile di essere corretto e, conseguentemente, riparato. Viceversa, a fronte dell’ingiusta adozione di un provvedimento cautelare nel corso del processo non era prevista alcuna forma di ristoro. Il codice del 1988, con una rottura di paradigma rispetto al sistema codicistico previgente, ha colmato tale lacuna garantendo il diritto alla riparazione, non soltanto all’ingiustamente condannato, ma anche all’ingiustamente detenuto per effetto di un provvedimento cautelare. Il presente contributo si propone pertanto di analizzare il progressivo ampliamento dei confini dell’errore giudiziario per comprendere se la scelta compiuta dal legislatore di prevedere restrittivamente i casi di errore cautelare suscettibili di essere riparati possa risultare idonea a fotografare la realtà delle situazioni meritevoli di riparazione.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.




