Il presente contributo analizza, in chiave critica, la sentenza n. 108/2021 della Corte costituzionale, relativa all’esclusione di alcuni enti locali dalla partecipazione al fondo istituito dal decreto-legge n. 34/2020. Traendo il proprio spunto da alcune risalenti considerazioni di Piero Calamandrei in materia di utilizzo del precedente giurisprudenziale da parte del giudice italiano, esso si sofferma, in particolare, su due profili della decisione in oggetto. Da un lato, quello dell’instabile e, spesso, oscura giurisprudenza in materia di “ridondanza” e, dunque, di ammissibilità delle censure – prospettate da una Regione nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale – non direttamente coinvolgenti il riparto delle competenze; dall’altro, quello della inammissibilità di un conflitto di attribuzione proposto a seguito della pubblicazione di un avviso di rettifica che sembra aver alterato, dal punto di vista sostanziale, il contenuto di una fonte di rango primario, con ciò destando non poche perplessità in merito al rispetto delle regole che presiedono al principio di gerarchia delle fonti.

Una “giurisprudenza per tutte le stagioni”? Una lettura critica della sentenza n. 108/2021 della Corte costituzionale

Giacomo Menegatto
2022

Abstract

Il presente contributo analizza, in chiave critica, la sentenza n. 108/2021 della Corte costituzionale, relativa all’esclusione di alcuni enti locali dalla partecipazione al fondo istituito dal decreto-legge n. 34/2020. Traendo il proprio spunto da alcune risalenti considerazioni di Piero Calamandrei in materia di utilizzo del precedente giurisprudenziale da parte del giudice italiano, esso si sofferma, in particolare, su due profili della decisione in oggetto. Da un lato, quello dell’instabile e, spesso, oscura giurisprudenza in materia di “ridondanza” e, dunque, di ammissibilità delle censure – prospettate da una Regione nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale – non direttamente coinvolgenti il riparto delle competenze; dall’altro, quello della inammissibilità di un conflitto di attribuzione proposto a seguito della pubblicazione di un avviso di rettifica che sembra aver alterato, dal punto di vista sostanziale, il contenuto di una fonte di rango primario, con ciò destando non poche perplessità in merito al rispetto delle regole che presiedono al principio di gerarchia delle fonti.
2022
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