La presente indagine prende le mosse dalle declamazioni di principio della Cassazione contenute nella sentenza delle Sezioni Unite n. 17244 del 2022 i cui passaggi argomentativi suscitano non poche perplessità. In particolare, la Corte ha affermato che «Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d’ufficio [ai sensi dell’art. 11 della l. n. 218/1995] stante l’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato»: tale conclusione – prima facie risolutiva di una vexata quaestio della giustizia arbitrale – risulta non proprio linearmente persuasiva, ponendosi in aperto contrasto con il principio processualcivilistico della rilevabilità ex officio di tutte le eccezioni di rito. Di qui la necessità di ripercorrere sul piano della teoria generale, eppure empiricamente orientata all’arbitrato internazionale, le premesse di questa innovativa quanto ‘fragile’ sentenza al fine di comprendere – facendo sponda sull’anamnesi di Thomas S. Kuhn e sulla sua idea di ‘rompicapo’ – a quale logica giuridica debba sottendere il regime processuale dell’exceptio compromissi per arbitrato estero.

Quaderni del dottorato in giurisprudenza dell'Università di Padova 2022

Alessia Russo
2023

Abstract

La presente indagine prende le mosse dalle declamazioni di principio della Cassazione contenute nella sentenza delle Sezioni Unite n. 17244 del 2022 i cui passaggi argomentativi suscitano non poche perplessità. In particolare, la Corte ha affermato che «Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d’ufficio [ai sensi dell’art. 11 della l. n. 218/1995] stante l’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato»: tale conclusione – prima facie risolutiva di una vexata quaestio della giustizia arbitrale – risulta non proprio linearmente persuasiva, ponendosi in aperto contrasto con il principio processualcivilistico della rilevabilità ex officio di tutte le eccezioni di rito. Di qui la necessità di ripercorrere sul piano della teoria generale, eppure empiricamente orientata all’arbitrato internazionale, le premesse di questa innovativa quanto ‘fragile’ sentenza al fine di comprendere – facendo sponda sull’anamnesi di Thomas S. Kuhn e sulla sua idea di ‘rompicapo’ – a quale logica giuridica debba sottendere il regime processuale dell’exceptio compromissi per arbitrato estero.
2023
Sul ‘rompicapo’ del regime processuale dell’exceptio compromissi per arbitrato estero
9788855269469
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