Il problema dell’eccezionale squilibrio tra esigenze di salute e risorse mediche disponibili manifestatosi nelle fasi più acute dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha riportato al centro del dibattito penalistico il tema - prima confinato ai casi di scuola richiamati nella manualistica o comunque a casi estremi, come quelli che possono ricondursi alla medicina in contesto bellico - del conflitto di doveri gravante sul medico in situazioni di c.d. “scelte tragiche”. La gravissima carenza di “sistema” e in progress di risorse mediche e il conseguente problema della congestione delle terapie intensive, avvertito in molti Paesi all’indomani dell’insorgere della pandemia, hanno invero posto il personale sanitario nella drammatica situazione di dover scegliere a quali pazienti praticare il trattamento salvavita e quali, invece, escludere dalle cure. In tali ipotesi il medico viene gravato di un conflitto tra una pluralità di doveri giuridici, egualmente tassativi, aventi tutti ad oggetto la tutela di un bene di valore equivalente (il bene vita), che non possono essere contemporaneamente soddisfatti. Si tratta di situazioni del tutto eccezionali di conflitto “irrisolvibile” tra doveri, destinate a tuttavia a ripresentarsi ogniqualvolta si registri una sproporzione imprevista tra risorse disponibili ed esigenze di cura, con implicazioni concrete rispetto alla possibile ascrizione di addebiti penali ai medici. Il contributo propone una riflessione sul fondamento della non punibilità del medico - che si pone, nel contesto delle “scelte tragiche”, sul crinale tra la logica dell’esclusione dell’antigiuridicità e quella dell’esclusione della colpevolezza -, nonché sul problema dell’individuazione dei criteri idonei ad indirizzare il processo decisionale del curante in tale contesto, che tengano conto della concreta situazione nell’ambito della quale egli si trova ad operare. Si tratta, all’evidenza, di un profilo estremamente problematico, che chiama in causa criteri selettivi extra-giuridici suscettibili tuttavia di incidere sul perimetro della non punibilità, e che possono aprire a decisioni terapeutiche fondate su valutazioni di tipo utilitaristico piuttosto che legate all’appropriatezza clinica.
I confini della responsabilità penale del medico nel contesto delle c.d. “scelte tragiche"
Provolo Debora
2023
Abstract
Il problema dell’eccezionale squilibrio tra esigenze di salute e risorse mediche disponibili manifestatosi nelle fasi più acute dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha riportato al centro del dibattito penalistico il tema - prima confinato ai casi di scuola richiamati nella manualistica o comunque a casi estremi, come quelli che possono ricondursi alla medicina in contesto bellico - del conflitto di doveri gravante sul medico in situazioni di c.d. “scelte tragiche”. La gravissima carenza di “sistema” e in progress di risorse mediche e il conseguente problema della congestione delle terapie intensive, avvertito in molti Paesi all’indomani dell’insorgere della pandemia, hanno invero posto il personale sanitario nella drammatica situazione di dover scegliere a quali pazienti praticare il trattamento salvavita e quali, invece, escludere dalle cure. In tali ipotesi il medico viene gravato di un conflitto tra una pluralità di doveri giuridici, egualmente tassativi, aventi tutti ad oggetto la tutela di un bene di valore equivalente (il bene vita), che non possono essere contemporaneamente soddisfatti. Si tratta di situazioni del tutto eccezionali di conflitto “irrisolvibile” tra doveri, destinate a tuttavia a ripresentarsi ogniqualvolta si registri una sproporzione imprevista tra risorse disponibili ed esigenze di cura, con implicazioni concrete rispetto alla possibile ascrizione di addebiti penali ai medici. Il contributo propone una riflessione sul fondamento della non punibilità del medico - che si pone, nel contesto delle “scelte tragiche”, sul crinale tra la logica dell’esclusione dell’antigiuridicità e quella dell’esclusione della colpevolezza -, nonché sul problema dell’individuazione dei criteri idonei ad indirizzare il processo decisionale del curante in tale contesto, che tengano conto della concreta situazione nell’ambito della quale egli si trova ad operare. Si tratta, all’evidenza, di un profilo estremamente problematico, che chiama in causa criteri selettivi extra-giuridici suscettibili tuttavia di incidere sul perimetro della non punibilità, e che possono aprire a decisioni terapeutiche fondate su valutazioni di tipo utilitaristico piuttosto che legate all’appropriatezza clinica.File | Dimensione | Formato | |
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